Questo articolo ha finalità divulgativa e non sostituisce il parere del commercialista, del consulente del lavoro o di un professionista abilitato.
La Circolare 7/E non è una nuova riforma: è un manuale d’uso
Il 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 7/E, un documento di 28 pagine che risponde a sette quesiti tecnici emersi dopo l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (d.lgs. 36/2021). Non cambia una virgola delle regole già esistenti: chiarisce come applicarle in situazioni concrete — volontari, lavoro sportivo, co.co.co. amministrativo-gestionali, IVA e regime 398.
Per chi gestisce una ASD o una SSD, il valore pratico è tutto qui: sapere esattamente cosa succede quando un rimborso a un volontario si somma a un compenso già percepito altrove, o se lo statuto della propria società è davvero in regola per le agevolazioni fiscali, o cosa succede fiscalmente quando si cede un atleta a una società professionistica.
Vediamo i sette chiarimenti uno per uno.
1. SSD e agevolazioni fiscali: la conformità alla Riforma non basta da sola
Le Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperativa possono adottare, secondo l’articolo 8 del d.lgs. 36/2021, una forma di lucratività attenuata: destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali all’aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci, entro i limiti di legge. È anche ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.
Qui nasceva il dubbio: uno statuto conforme alla Riforma è automaticamente in regola anche per le agevolazioni fiscali dell’articolo 148, comma 3, del TUIR (decommercializzazione delle attività istituzionali verso gli associati)?
La Circolare chiarisce che no. Le due normative viaggiano su binari paralleli: la conformità al d.lgs. 36/2021 riguarda il diritto societario, mentre l’accesso alle agevolazioni fiscali richiede che lo statuto contenga anche le clausole specifiche previste dal comma 8 dello stesso articolo 148 — tra cui il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione. Le stesse considerazioni valgono per la corrispondente esenzione IVA (art. 4, quarto comma, decreto IVA).
In pratica: una SSD può avere uno statuto perfettamente allineato alla Riforma dello Sport e non poter comunque accedere alle agevolazioni fiscali, se mancano le clausole aggiuntive richieste dal TUIR. Vale la pena far rivedere lo statuto al proprio consulente prima di dare per scontato il beneficio.
2. Rimborsi forfetari ai volontari: il limite dei 400 euro e il legame con la soglia dei 15.000
I volontari sportivi non possono essere retribuiti in alcun modo: la loro prestazione deve restare personale, spontanea e gratuita. È però ammesso un rimborso forfetario fino a 400 euro mensili complessivi per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti — subordinato a una delibera dell’ente che individui tipologie di spesa e attività ammesse.
Entro questo limite, il rimborso non costituisce reddito per il volontario. Ma qui arriva il passaggio più importante di tutta la Circolare: anche quando non è reddito, il rimborso concorre comunque a formare la soglia di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico.
Sono due regole distinte che si possono incontrare:
- il limite di 400€/mese riguarda il trattamento del singolo rimborso al volontario;
- la soglia di 15.000€/anno riguarda l’esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo.
Gli esempi ufficiali dell’Agenzia
Esempio n. 1 della Circolare — Un volontario percepisce 350€ di rimborso forfetario e dichiara di aver già ricevuto, da altri enti, 16.000€ di compensi da lavoro sportivo autonomo. La soglia dei 15.000€ era già superata: l’intero rimborso di 350€ concorre alla determinazione del reddito imponibile, in aggiunta ai 1.000€ già eccedenti.
Esempio n. 2 della Circolare — Un volontario percepisce 380€ di rimborso e dichiara 14.800€ di compensi già percepiti da altri enti:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Compensi sportivi già percepiti | 14.800 € |
| Rimborso forfetario | 380 € |
| Totale rilevante | 15.180 € |
| Soglia di non imponibilità | 15.000 € |
| Eccedenza imponibile | 180 € |
I 180€ eccedenti concorrono al reddito imponibile del volontario come lavoro autonomo, e l’ente erogante è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto su quella quota.
La conseguenza pratica: non basta guardare il limite dei 400€. Serve conoscere l’ammontare complessivo dei compensi già percepiti dal volontario presso altri enti — informazione che la legge affida a un’autocertificazione che il lavoratore/volontario sportivo deve rilasciare al momento del pagamento.
C’è anche un adempimento verso il RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche): l’ente che eroga il rimborso deve comunicare nominativo e importo entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. E il limite dei 400€ va calcolato sommando i rimborsi ricevuti dal volontario da tutti gli enti nello stesso anno solare, non solo dal proprio.
Chi gestisce anagrafiche di volontari e tesserati su fogli sparsi rischia esattamente questo: perdere di vista quanto un volontario ha già ricevuto altrove. Con un gestionale che centralizza anagrafiche, compensi e autocertificazioni in un unico posto, il controllo diventa immediato invece che una caccia al documento a fine anno.
3. La soglia dei 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato
Un altro dubbio riguardava il perimetro della soglia di non imponibilità: si applica solo a lavoro autonomo e co.co.co., o anche ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato?
L’Agenzia chiarisce che il beneficio fiscale è legato alla natura dell’attività svolta, non alla forma contrattuale scelta dalle parti:
| Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico | Soglia fiscale dei 15.000 € |
|---|---|
| Lavoro autonomo | Sì |
| Co.co.co. | Sì |
| Lavoro subordinato | Sì |
La quota che eccede i 15.000 euro annui segue le regole ordinarie di tassazione previste per la categoria reddituale corrispondente — nel caso del lavoro subordinato, quelle del reddito da lavoro dipendente.
4. Co.co.co. amministrativo-gestionali: chiarita la regola IRAP
Le collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo godono di un’ulteriore agevolazione, distinta dalla soglia dei 15.000€: i singoli compensi inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile IRAP.
Il dubbio era se questa regola valesse solo per le co.co.co. sportive in senso stretto, o anche per chi svolge attività amministrativo-gestionale (segreteria, gestione operativa del club). La Circolare chiarisce che l’agevolazione si applica anche a queste ultime.
Attenzione a non confondere le due soglie:
| Soglia | Cosa riguarda |
|---|---|
| 15.000 € | Esclusione dalla base imponibile fiscale dei compensi di lavoro sportivo |
| 85.000 € | Esclusione dalla base imponibile IRAP dei singoli compensi delle co.co.co. |
Gli 85.000€ non sono una nuova soglia di esenzione generale per il collaboratore: riguardano specificamente l’IRAP a carico dell’ente.
5. Prestazioni sportive esenti IVA: possibile la dispensa da fatturazione e registrazione
Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (comprese quelle didattiche e formative), rese da organismi senza scopo lucrativo — ASD e SSD incluse — a favore di chi esercita sport o educazione fisica, sono esenti IVA.
Il dubbio riguardava gli adempimenti: chi effettua queste operazioni esenti può avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione? La Circolare risponde sì, richiamando la disciplina generale IVA sulla dispensa per le operazioni esenti.
Attenzione: la dispensa vale solo per le operazioni esenti. Se l’ente effettua anche altre operazioni imponibili (ad esempio vendita di gadget o servizi di ristorazione), per quelle restano gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione. Distinguere bene le diverse attività della società resta quindi fondamentale.
6. Cessione di un atleta a una società professionistica: niente esenzione IVA
Diverso il discorso quando una ASD o SSD cede il diritto alle prestazioni sportive di un atleta a una società professionistica. Si può considerare una prestazione “strettamente connessa” alla pratica dello sport, e quindi beneficiare dell’esenzione IVA?
Per l’Agenzia, no. L’operazione riguarda principalmente l’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione delle prestazioni dell’atleta: non è indispensabile né strettamente connessa alla pratica sportiva nel senso richiesto dalla normativa (anche unionale, richiamando due sentenze della Corte di Giustizia UE). Il beneficiario effettivo non è chi pratica sport, ma la società professionistica acquirente. Si tratta quindi di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA a tutti gli effetti.
7. Regime 398 e raccolte fondi: la platea aggiornata
Dal 23 maggio 2026 è stata aggiornata la formulazione dell’articolo 25, comma 2, della legge 133/1999, per allineare i beneficiari dell’agevolazione alla nuova disciplina della Riforma dello Sport. Le ASD e SSD costituite secondo l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 36/2021 possono continuare a non far concorrere al reddito imponibile i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e quelli da raccolte pubbliche di fondi, a condizione che:
| Condizione | Limite |
|---|---|
| Regime fiscale | Opzione legge 398/1991 |
| Numero massimo di eventi | 2 all’anno |
| Importo complessivo massimo | 51.645,69 € |
I numeri della Circolare 7/E da tenere a mente
| Numero | Cosa indica |
|---|---|
| 400 € al mese | Limite dei rimborsi forfetari ai volontari |
| 15.000 € l’anno | Soglia fiscale sui compensi di lavoro sportivo dilettantistico |
| 85.000 € l’anno | Soglia per l’esclusione IRAP dei compensi delle co.co.co. |
| 2 eventi | Numero massimo per l’agevolazione legata al regime 398 |
| 51.645,69 € | Importo massimo complessivo per gli eventi del regime 398 |
Sono soglie che rispondono a domande diverse: non vanno sommate né confuse tra loro.
Tenere tutto sotto controllo, senza rincorrere le scadenze
Il filo conduttore di queste 28 pagine di chiarimenti è semplice: quando compensi, rimborsi, autocertificazioni e comunicazioni al RASD vengono gestiti in luoghi diversi, accorgersi in tempo di aver superato una soglia diventa difficile. Un gestionale che centralizza anagrafiche di soci, volontari e tesserati, con lo storico dei compensi già erogati nell’anno, permette di vedere subito quando un rimborso rischia di far scattare l’eccedenza imponibile — prima che diventi un problema in dichiarazione.









