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Cococo sportivo: guida aggiornata 2025 per società e collaboratori

Il cococo sportivo rappresenta una particolare forma di contratto di collaborazione specifica per il settore sportivo dilettantistico. Con le modifiche introdotte dalla riforma del lavoro sportivo e la nascita di nuove esigenze per ASD e SSD, è essenziale comprendere a fondo questo strumento contrattuale per gestire al meglio le risorse umane degli enti sportivi. In questa guida, aggiornata al 2025, esploreremo tutto ciò che riguarda il cococo sportivo, dalle definizioni alle implicazioni pratiche, offrendo una panoramica completa per aiutare le associazioni e le società sportive a navigare in questo complesso ambito.

Cos’è il cococo sportivo?

Il cococo sportivo è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa destinata esclusivamente al settore sportivo dilettantistico. Si tratta di una collaborazione che non configura un rapporto di lavoro subordinato, ma presuppone una certa continuità e coordinamento funzionale e organizzativo tra il collaboratore e l’associazione o società sportiva. Nel mondo sportivo dilettantistico è sicuramente la forma di collaborazione più frequente.

Quali figure possono essere inquadrate con il co.co.co sportivo?

La collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo può essere utilizzata per gestire correttamente i rapporti contrattuali esistenti tra le ASD/SSD e le seguenti figure:

  • Atleti;
  • Allenatori;
  • Istruttori;
  • Direttori tecnici;
  • Direttori sportivi;
  • Preparatori atletici;
  • Direttori di Gara;
  • Ogni altro soggetto tesserato inserito nel mansionario sportivo.

 

Non è invece possibile stipulare un cococo sportivo per le attività amministrative, in tal caso il contratto corretto è rappresentato dal cococo amministrativo gestionale. Per approfondire il tema e scoprire tutte le regole del cococo amministrativo gestionale leggi l’articolo “Le collaborazioni amministrativo-gestionali nelle ASD/SSD: le regole da seguire e gli errori da non commettere”.

Il cococo sportivo non può essere utilizzato nemmeno per la gestione di figure quali addetti alle pulizie, manutentori, custodi e ausiliari. Per scoprire come inquadrare correttamente tali lavoratori leggi l’approfondimento “Addetti alle pulizie, manutentori, custodi e ausiliari nelle ASD/SSD: il corretto inquadramento contrattuale”.

La Riforma dello Sport e le novità sul cococo sportivo

La Riforma dello Sport ha introdotto importanti novità che hanno impattato direttamente sulla gestione delle collaborazioni sportive. Una delle principali innovazioni riguarda l’estensione delle tutele previdenziali ai collaboratori sportivi, con l’obbligo per le società sportive di versare i contributi alla gestione separata INPS, nonché la previsione di un’importante soglia di esenzione fiscale. 

Vediamo schematicamente di seguito le soglie contributive e fiscali introdotte:

  • Fino a 5.000 € annui di compenso: totale esenzione contributiva e fiscale.
  • Tra 5.000 € e 15.000 € annui di compenso: versamento dei contributi INPS per la parte eccedente i 5.000 € e totale esenzione fiscale.
  • Oltre 15.000 €: versamento dei contributi INPS per la parte eccedente i 5.000 € e imposizione fiscale a carico del collaboratore per la parte eccedente i 15.000 €

Queste soglie, introdotte nel 2023 e confermate nel 2025, devono essere adeguatamente conosciute da società e collaboratori sportivi in modo da poter gestire correttamente i vari adempimenti contributivi e fiscali.

È importante ricordare che le soglie indicate sono personali, ossia riferite al singolo collaboratore, pertanto, in caso di più rapporti di collaborazione, i compensi devono essere cumulati.

Tutele previdenziali e assistenziali per i collaboratori sportivi

A fronte della previsione di una soglia previdenziale, pari appunto a 5.000 euro annui, è bene ricordare che l’applicazione del versamento dei contributi INPS a carico della società sportiva e del collaboratore, ripartiti rispettivamente in 2/3 e 1/3, consente l’accreditamento contributivo ai fini pensionistici nella posizione del lavoratore.

Inoltre, in alcuni casi, i contributi consentono l’accesso alle seguenti prestazioni erogate dall’INPS: maternità, malattia e disoccupazione.

Vantaggi del cococo sportivo

Utilizzare un cococo sportivo presenta numerosi vantaggi per le società sportive, tra cui:

  • flessibilità: permette una gestione più flessibile delle risorse umane, adattandosi alle esigenze stagionali o specifiche delle diverse discipline sportive;
  • riduzione dei costi: il cococo sportivo, come visto, presente consistenti agevolazioni contributive e fiscali.

Requisiti e limiti del cococo sportivo

Il cococo sportivo può essere utilizzato esclusivamente da ASD/SSD nei confronti di figure tassativamente indicate e nel rispetto di regole particolari. In particolare:

  • È necessario che la ASD/SSD sia regolarmente iscritta al RASD;
  • Il collaboratore sia un soggetto tesserato;
  • Il collaboratore percepisca un corrispettivo economico per le prestazioni;

Presunzione di genuinità del cococo sportivo

Nell’area del dilettantismo, il contratto naturale è rappresentato dal cococo sportivo che si presume genuino (è quindi ammessa la prova contraria) nel momento in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Come stipulare un cococo sportivo

Stipulare un contratto cococo sportivo richiede attenzione a diversi dettagli:

  • redazione del contratto: il contratto deve essere redatto per iscritto, specificando le attività da svolgere, la durata della collaborazione, il compenso e le modalità di pagamento, nel rispetto delle regole previste da ogni Federazione sportiva;
  • comunicazioni obbligatorie: le società sportive devono effettuare le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di collaborazione sportiva attraverso il RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) o attraverso il portale ministeriale mediante comunicazione Unilav-Sport.

Collaboratori sportivi e dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono svolgere collaborazioni sportive in regime cococo.

Nel caso in cui l’importo della collaborazione continuativa non supera i 5.000 euro annui: non serve alcuna autorizzazione, ma il collaboratore è tenuto a trasmettere una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.

Se invece il compenso supera i 5.000 euro annui, per poter prestare l’attività lavorativa a favore della ASD/SSD è necessario che il collaboratore ottenga una specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Se, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza da parte del datore di lavoro pubblico, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata nel regime amministrativo del “silenzio assenso”.

Per facilitare la procedura, abbiamo preparato un fac-simile della richiesta di autorizzazione per dipendenti pubblici. Puoi scaricarlo gratuitamente, compilarlo e inviarlo subito all’amministrazione di appartenenza.

Obbligo di comunicazione compensi erogati – Pubblica Amministrazione di appartenenza

Gli Enti sportivi che erogano compensi superiori a 5.000 euro annui sono tenuti a comunicare, alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 11 d.lgs. 165/2001. La comunicazione deve ora essere effettuata, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento oppure alla cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta prima e non più entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.

Tutela dei minori: verifiche pre-contrattuali

In base a quanto stabilito dalla normativa sportiva, le associazioni e società sportive che impiegano persone a contatto diretto e regolare con minori devono acquisire il certificato penale del casellario giudiziale. Tale attestazione consente di accertare che il lavoratore/collaboratore che si vuole contrattualizzare, non sia stato condannato per reati a sfondo sessuale a danno di minori, né sia destinatario di sanzioni interdittive connesse ad attività a contatto con minori.

Per approfondire l’obbligo, leggi l’articolo “Sport e tutela dei minori: quando le ASD/SSD sono obbligate a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale”.

Conclusione

Il cococo sportivo rappresenta oggi uno strumento essenziale per la gestione delle collaborazioni nel settore dilettantistico, a condizione che venga utilizzato in modo corretto e conforme alla normativa introdotta dalla Riforma dello Sport. La conoscenza delle soglie previdenziali e fiscali, dei requisiti di genuinità, delle procedure di comunicazione e degli adempimenti connessi alla tutela dei minori è fondamentale per garantire una gestione trasparente, sicura e coerente con le esigenze operative delle ASD/SSD.

Un utilizzo consapevole del contratto di collaborazione sportiva consente agli enti sportivi di beneficiare della flessibilità dello strumento, evitando errori che potrebbero generare contestazioni, sanzioni o contenziosi. Investire in una gestione contrattuale corretta significa valorizzare i collaboratori, tutelare l’ente e promuovere uno sport dilettantistico più professionale, sostenibile e rispettoso delle regole.

Comprendere le normative, adottare buone pratiche e utilizzare strumenti digitali innovativi come quelli offerti da Golee, unitamente all’assistenza di un professionista, come un Consulente del Lavoro, può fare quindi la differenza nel garantire il successo e la continuità delle attività sportive.

Alessio Colombo

Consulente del Lavoro “Paserio & Partners”
Specializzato in diritto del lavoro sportivo

Website – Lavoro sportivo Paserio & Partners
[email protected]

0331.775220 – 340.9992353

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