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IVA, esclusione ed esenzione per ASD e SSD: guida pratica aggiornata

Ultimo aggiornamento: novembre 2025 (con proroga regime agevolato fino al 2036)

1. Premessa e contesto normativo

La fiscalità degli enti sportivi dilettantistici sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione, spinta dall’esigenza di adeguare l’ordinamento italiano alla normativa europea in materia di IVA.

Le modifiche chiave provengono da due fronti normativi distinti, che creano una situazione di sovrapposizione e incertezza:

  • D.L. 146/2021: prevede l’abrogazione del regime di esclusione e l’introduzione di una nuova esenzione nell’articolo 10, DPR 633/1972. L’entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio 2022, è stata più volte prorogata, l’ultima delle quali al 1° gennaio 2026 (salvo ulteriori interventi normativi di raccordo).

  • D.L. 75/2023: ha introdotto un’esenzione IVA specifica e anticipata con decorrenza dal 17 agosto 2023 (art. 36-bis), “fuori sistema” rispetto al DPR 633/1972.

Successivamente, con un nuovo intervento del Governo, è stata prorogata fino al 2036 l’operatività del regime fiscale agevolato per gli enti benefici e sono stati rinviati ancora gli effetti a regime del nuovo impianto IVA per gli ETS, con riflessi importanti anche per il mondo sportivo dilettantistico (vedi paragrafo 9).

2. La procedura di infrazione UE n. 2008/2010

La necessità di riformare il regime IVA discende dalla procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia.

La Commissione contesta il non corretto recepimento della Direttiva IVA 2006/112/CE. Secondo il diritto UE, l’IVA si applica a tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo di lucro.

L’ordinamento italiano, invece, con l’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, qualificava alcune prestazioni, incluse quelle sportive rese agli associati, come “non soggette ad IVA” (fuori campo IVA/escluse), ponendosi in difformità dal principio UE.

L’obiettivo della riforma è ricondurre queste operazioni nel campo di applicazione dell’IVA, qualificandole come esenti ai fini dell’imposizione, in linea con l’articolo 132, lettera m) della Direttiva, che prevede l’esenzione per:

“talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.

3. Il fuori campo IVA nello sport fino al 31/12/2025

3.1 Il regime di esclusione (art. 4, comma 4, DPR 633/1972)

Fino all’entrata in vigore della riforma strutturale (prevista, ad oggi, per il 1° gennaio 2026), il regime applicabile è quello della esclusione dall’IVA (decommercializzazione), previsto dall’articolo 4, comma 4, DPR 633/1972.

Tale regime si applica agli enti non commerciali che svolgono l’attività in conformità alle proprie finalità istituzionali. Le prestazioni istituzionali in tal caso sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Per beneficiare di questa esclusione è richiesto il rispetto di specifici vincoli statutari di natura formale e sostanziale. L’atto costitutivo e lo statuto dell’ASD devono essere redatti in una delle seguenti forme:

  • Atto pubblico;

  • Scrittura privata autenticata;

  • Scrittura privata registrata.

Lo statuto deve contenere delle clausole dirette a garantire la non lucratività dell’associazione e la democraticità della vita associativa, tra cui:

  • Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione (salvo se imposto dalla legge);

  • Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

  • Previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantirne l’effettività, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione;

  • Previsione, per gli associati maggiorenni, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;

  • Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;

  • Eleggibilità libera degli organi amministrativi;

  • Principio del voto singolo (articolo 2538, comma 2, Codice Civile) e sovranità dell’assemblea dei soci;

  • Intrasmissibilità della quota o contributo associativo (eccetto trasferimenti mortis causa) e non rivalutabilità della stessa.

Esempio “Esclusione/Fuori Campo IVA”
Un’Associazione Sportiva Dilettantistica riceve il corrispettivo per un corso di tennis erogato ai suoi soci tesserati prima del 1° gennaio 2026. Tale corrispettivo è escluso dall’IVA (fuori campo) ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR 633/1972. L’ASD può operare anche priva di Partita IVA e può limitarsi a emettere una ricevuta non fiscale senza IVA.

3.2 Il Decreto Legge Omnibus

L’articolo 3 del D.L. 113/2024 (Decreto Omnibus, in vigore dal 10 agosto 2024) stabilisce che l’articolo 4, comma 4, DPR 633/1972, può ritenersi applicabile fino all’entrata in vigore del D.L. 146/2021 (fissata al 1° gennaio 2026, salvo eventuali proroghe).

Questo intervento conferma l’applicabilità dell’esclusione IVA:

  • Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), per le quali il regime era già pacificamente previsto;

  • Alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in virtù dell’articolo 90, comma 1, L. 289/2002, che estende le disposizioni tributarie delle ASD.

Questa conferma assume particolare rilevanza per le SSD, soggetti sulla cui applicabilità dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate aveva avuto negli ultimi anni un orientamento particolarmente restrittivo (Circolare n. 18 del 01/08/2018).

Il D.L. Omnibus ha un’estrema rilevanza a fini accertativi perché fa salvi tutti i comportamenti pregressi dei contribuenti (in particolare le SSD) che hanno escluso l’IVA sui corrispettivi specifici ricevuti dai propri tesserati per attività sportive istituzionali.

Esempio “Sanatoria Omnibus”
Una SSD ha applicato l’esclusione IVA sui corsi di calcio giovanile nel 2023. L’art. 3 del D.L. Omnibus convalida retroattivamente questo comportamento, proteggendo la SSD da contestazioni per quel periodo.

4. Esenzione IVA – art. 36-bis, D.L. 75/2023

L’articolo 36-bis del D.L. 75/2023, in vigore dal 17 agosto 2023, ha introdotto una specifica ipotesi di esenzione IVA per i servizi sportivi, ponendosi come una disposizione “fuori sistema” rispetto al DPR IVA.

4.1 Soggetti, Prestazioni e Destinatari

L’esenzione IVA si applica a:

  • Soggetti interessati: organismi senza fine di lucro, compresi gli Enti Sportivi Dilettantistici (ASD, SSD, Cooperative sportive dilettantistiche, ETS sportivi). Anche le SSD sono ricomprese in questa esenzione, nonostante la loro natura commerciale.

  • Prestazioni interessate: prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, inclusi quelli didattici e formativi. Tali prestazioni possono riguardare anche attività sportive non necessariamente riconosciute dal CONI.

  • Destinatari: persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. La disgiunzione “o” (sport o attività fisica) estende i beneficiari oltre i soli tesserati/soci.

Esempio “Servizi a non tesserati”
Una SSD offre un corso di fitness a una persona fisica che non intende tesserarsi. Dal 17 agosto 2023, il corrispettivo può essere esente IVA ai sensi dell’art. 36-bis, D.L. 75/2023, perché il destinatario esercita attività fisica. Prima di tale data e in assenza del tesseramento, l’operazione sarebbe stata imponibile IVA 22%.

4.2 Assenza del Vincolo di Concorrenza

A differenza della successiva riforma strutturale (D.L. 146/2021), l’esenzione art. 36-bis non è subordinata alla condizione che non provochi distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali.

4.3 Sanatoria per il passato

Il comma 2 dell’art. 36-bis introduce una sanatoria retroattiva per i soli servizi didattici e formativi resi prima del 17 agosto 2023. Tale sanatoria è intervenuta per coprire gli operatori che avevano continuato ad applicare l’esenzione IVA (art. 10, n. 20, DPR 633/1972) sui corsi sportivi (come i corsi di nuoto), ignorando la prassi sfavorevole dell’Agenzia delle Entrate.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha riconosciuto l’efficacia retroattiva di questa sanatoria anche per le SSD.

5. Esenzione IVA – articolo 5, comma 15-quater D.L. 146/2021

Le modifiche strutturali del D.L. 146/2021, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2026, attuano definitivamente il passaggio all’esenzione IVA.

5.1 Abrogazione “fuori campo IVA”

Il D.L. 146/2021 abroga il secondo periodo del comma 4 e i commi 6, 7 e 8 dell’art. 4, DPR 633/1972.

Di conseguenza, le operazioni che prima erano escluse (fuori campo) se rese a soci/tesserati in conformità alle finalità istituzionali (ad esempio, le prestazioni sportive) vengono attratte nel campo di applicazione dell’IVA come operazioni commerciali.

5.2 La nuova esenzione IVA

Contestualmente, queste operazioni vengono inserite tra quelle esenti (art. 10 DPR 633/1972). In particolare, il nuovo comma 4, punto 2) dell’art. 10, stabilisce l’esenzione per:

“le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche [ASD] alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica…”

5.3 Requisiti statutari

Il nuovo articolo 10, comma 5, DPR 633/1972, stabilisce le clausole statutarie necessarie per godere dell’esenzione di cui al comma 4. Questi requisiti, che sostituiscono gli abrogati commi 7 e 8 dell’art. 4, sono volti a garantire l’assenza di finalità lucrativa, la democraticità e la trasparenza.

I requisiti includono, tra gli altri:

  • Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili;

  • Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

  • Disciplina uniforme del rapporto associativo (escludendo limitazioni temporanee) e garantendo il diritto di voto ai maggiorenni;

  • Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;

  • Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota associativa.

5.4 Punti critici rispetto all’art. 36-bis, D.L. 75/2023

  • Soggetti: l’esenzione strutturale (art. 10, comma 4) cita solo le ASD, escludendo apparentemente le SSD, le quali potrebbero risultare imponibili IVA.

  • Vincolo di concorrenza: l’esenzione è condizionata al fatto che non provochi distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA. Questo vincolo è assente nell’art. 36-bis.

6. Il coordinamento tra D.L. 146/2021 e D.L. 75/2023

L’articolo 9, comma 1, lettera m) della Legge 111/2023 (Legge Delega di Riforma Fiscale) stabilisce l’obiettivo di:

“completare e razionalizzare le misure fiscali previste per enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario”.

È quindi atteso un decreto attuativo per raccordare le modifiche del D.L. 146/2021 (art. 10, comma 4) con quelle del D.L. 75/2023 (art. 36-bis).

Questo coordinamento è fondamentale data la potenziale sovrapposizione e il contrasto tra le due norme, in particolare riguardo:

  • all’applicabilità alle SSD;

  • al vincolo della concorrenza.

Attualmente, l’articolo 36-bis del D.L. 75/2023 (in vigore dal 17 agosto 2023) estende l’esenzione IVA alle prestazioni sportive rese dagli “organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici” (categoria che include le SSD). Questa norma non subordina l’esenzione al requisito di non provocare distorsioni della concorrenza.

Le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2026 (salvo proroghe), ricomprendono le prestazioni sportive tra quelle esenti (nuovo art. 10, comma 4, DPR 633/1972). Tale previsione, però, nel punto 2 si riferisce esplicitamente solo alle prestazioni rese dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), lasciando fuori le SSD.

Inoltre, la disciplina del D.L. 146/2021 impone la condizione che l’esenzione non provochi:

“distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”.

Se questa norma dovesse prevalere senza un raccordo, le SSD, pur essendo soggetti dichiarati “commerciali per natura”, rischiano di essere:

  • escluse sia dalla precedente agevolazione per esclusione (art. 4) sia dalla futura esenzione (art. 10);

  • oppure, quantomeno, di dover applicare la clausola anti-concorrenza, considerata un elemento di incertezza interpretativa e operativa.

Il coordinamento è quindi indispensabile per evitare che le SSD perdano il beneficio IVA dopo il 31 dicembre 2025.

7. Le conseguenze operative

Il passaggio dal regime di esclusione (art. 4) all’esenzione (art. 10 o art. 36-bis) impone alle ASD che percepiscono corrispettivi specifici di dotarsi necessariamente di una Partita IVA e di affrontare nuovi adempimenti.

7.1 Obblighi amministrativi e contabili

Con l’esenzione IVA (dal 17 agosto 2023 o dal 1° gennaio 2026), gli enti sono tenuti a:

  • Aprire la Partita IVA (se sprovvisti);

  • Emettere fattura elettronica o scontrino telematico parlante, indicando il regime di esenzione;

  • Registrare le operazioni, effettuare le comunicazioni periodiche (Li.Pe.) e presentare la dichiarazione IVA annuale.

Questi obblighi possono essere evitati se l’ente:

  • Opta per il regime forfettario della L. 398/1991;

  • Opta per la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis DPR 633/1972).

Esempio “Dispensa dagli adempimenti”
Un’ASD che effettua solo corsi di nuoto esenti IVA (art. 10) può optare per la dispensa dagli adempimenti. In tal caso, l’ASD è dispensata dalla fatturazione e registrazione attiva, ma è comunque tenuta alla registrazione degli acquisti e deve presentare la dichiarazione annuale se, ad esempio, ha effettuato acquisti in servizi intracomunitari. Non è ammessa a detrarre l’IVA sugli acquisti.

7.2 Disallineamento con le Imposte Dirette

L’articolo 5, comma 15-sexies, D.L. 146/2021, stabilisce che le modifiche rilevano ai soli fini dell’IVA. In questo modo si crea un disallineamento con la disciplina delle Imposte Dirette (art. 148 TUIR).

Esempio “Disallineamento”
Un’ASD riceve un corrispettivo specifico da un socio/tesserato per un corso sportivo.

  • Ai fini IVA (dal 1° gennaio 2026): l’operazione è esente IVA (art. 10, comma 4).

  • Ai fini delle Imposte Dirette, l’operazione continua ad essere decommercializzata (non imponibile) ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUIR, se resa al socio/tesserato e rispettati i requisiti statutari.

8. Il regime fiscale di cui alla legge 398/91

Nel momento in cui un’associazione sportiva dilettantistica dovrà dotarsi di Partita IVA per poter svolgere attività commerciali accessorie e ricevere corrispettivi per le prestazioni o cessioni di beni, dovrà adottare un regime fiscale.

Il regime forfettario della Legge n. 398/1991 è il più vantaggioso (nella stragrande maggioranza dei casi) e diffuso, in quanto mira a semplificare gli adempimenti contabili e fiscali per determinate categorie di enti non commerciali.

8.1 Ambito soggettivo e limite di ricavi

Il regime fu originariamente previsto solo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Successivamente, è stato esteso ad altre tipologie di enti a carattere associativo:

  • Associazioni senza scopo di lucro;

  • Associazioni Pro Loco;

  • Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro;

  • Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Il requisito dimensionale per l’applicazione del regime è che l’ente abbia conseguito nell’esercizio precedente proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro.

Questo limite deve essere verificato con riferimento al complesso dei ricavi, comprese sia le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali sia quelle non connesse. Per gli enti di nuova costituzione, il limite di proventi deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, computato a giorni.

8.2 Esercizio dell’opzione e decadenza

L’accesso al regime avviene tramite opzione. L’opzione è valida finché non viene superato il limite di ricavi ed è vincolante per 5 anni.

Per l’applicazione del regime è necessario:

  • Comportamento concludente del contribuente;

  • Comunicazione successiva agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, barrando la casella VO nel frontespizio della dichiarazione dei redditi e allegando il quadro VO della dichiarazione IVA.

L’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva alla SIAE tramite raccomandata, sebbene previsto, non ha natura costitutiva ai fini della fruibilità del regime agevolativo. La mancata comunicazione alla SIAE comporta solo l’applicazione di una sanzione amministrativa di 250,00 euro.

Il regime forfettario cessa di avere efficacia a decorrere dal mese successivo a quello in cui, in corso d’anno, viene superato il limite di ricavi. In tal caso, si determinano due distinti periodi nello stesso anno d’imposta:

  • uno soggetto al regime forfettario (fino al mese di superamento);

  • uno soggetto al regime ordinario (dal mese successivo fino alla fine del periodo d’imposta).

8.3 Determinazione del reddito (IRES)

Sotto il profilo reddituale, la L. 398/1991 è un regime “di cassa”, in cui la tassazione avviene nell’esercizio in cui i proventi vengono incassati.

Il reddito imponibile è determinato in modo forfettario, applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, a cui si aggiungono le plusvalenze patrimoniali.

8.4 Determinazione dell’IVA e adempimenti contabili

I soggetti che adottano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi inerenti all’attività commerciale.

L’ASD o SSD in regime 398, pur non detraendo analiticamente l’IVA sugli acquisti (dato che la deducibilità dei costi non è ammessa a fini IVA in questo regime semplificato), può:

  • trattenere il 50% dell’IVA incassata;

  • versare il restante 50% all’Erario.

Il versamento dell’IVA è trimestrale e deve essere effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche.

La Circolare n. 18/E/2018 ha stabilito che il regime forfettario IVA di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 si applica solo ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Le attività connesse sono quelle che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali se:

  • strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica;

  • prevalentemente destinate ad associati o tesserati;

  • svolte all’interno della struttura sportiva senza fini di concorrenzialità sul mercato.

Per le attività ritenute “non connesse” (come l’attività di ristorazione aperta al pubblico), l’Agenzia delle Entrate nega le agevolazioni. Di conseguenza, è necessario predisporre una contabilità analitica separata anche ai fini IVA.

8.5 Semplificazioni contabili e obblighi

I soggetti in regime 398 sono esonerati da diversi obblighi, inclusi quelli di tenuta delle scritture contabili prescritte dal D.P.R. 600/1973 e dagli obblighi del Titolo II del D.P.R. 633/1972 (registrazione, liquidazione, dichiarazione IVA).

Tuttavia, sono tenuti a specifici adempimenti:

  • Fatturazione (obbligatoria solo in casi specifici): l’emissione di fattura elettronica è obbligatoria esclusivamente per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;

  • Certificazione corrispettivi: vi è un sostanziale esonero generalizzato dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (art. 22 D.P.R. 633/1972) per le attività connesse;

  • Registro IVA Minori: annotare i corrispettivi e qualsiasi provento commerciale conseguito nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (c.d. “registro IVA minori”), anche in un’unica soluzione mensile, comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Inoltre, occorre annotare distintamente nel registro i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. La mancata tenuta formale del registro del D.M. 11 febbraio 1997 non comporta la decadenza dai benefici fiscali, ma solo sanzioni amministrative, a condizione che l’Amministrazione finanziaria possa ricostruire la situazione reddituale;

  • Fatture di acquisto: conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto.

8.6 ASD e Riforma del Terzo Settore

L’entrata in vigore definitiva delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (CTS, D.Lgs. n. 117/2017) era originariamente prevista dal 1° gennaio 2026.

A seguito della piena operatività del Codice del Terzo Settore, agli Enti del Terzo Settore non si applicherà la L. 398/1991 (art. 89, CTS).

Le regole della L. 398/1991 continueranno a trovare applicazione esclusivamente per le ASD e SSD senza fini di lucro che non si iscriveranno nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore). Anche le ASD che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS e iscriversi nel RUNTS saranno escluse dal regime 398.

9. Aggiornamento: proroga del regime agevolato ed esclusione IVA fino al 2036

Successivamente alla redazione della presente relazione, è intervenuto un importante aggiornamento normativo.

Il Governo ha approvato la proroga del regime fiscale agevolato per gli enti benefici, estendendo fino al 2036 l’esenzione IVA e rinviando, per la quinta volta dal 2022, l’entrata in vigore del nuovo regime previsto per gli ETS.

Questa misura era particolarmente attesa, poiché senza il rinvio dal 1° gennaio 2026 sarebbero scattati nuovi obblighi fiscali per molte realtà associative, tra cui:

  • l’apertura della Partita IVA;

  • l’introduzione della contabilità e della fatturazione obbligatorie.

9.1 Enti interessati dalla proroga

Il provvedimento riguarda in particolare:

  • gli enti iscritti al RUNTS (Organizzazioni di Volontariato – OdV, Associazioni di Promozione Sociale – APS, enti filantropici);

  • e viene esteso anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

L’accordo raggiunto con la Commissione europea consente così di:

  • garantire continuità operativa;

  • mantenere un quadro amministrativo semplificato per chi svolge principalmente attività non commerciali o istituzionali.

9.2 Nessun obbligo di Partita IVA per chi resta nel “non commerciale”

Gli enti associativi (ASD ed ETS) che:

  • svolgono esclusivamente attività non commerciali; oppure

  • svolgono attività rientranti nel regime di esclusione IVA,

continuano a essere esonerati:

  • dall’apertura della Partita IVA;

  • dagli obblighi connessi (fatturazione, registri IVA, dichiarazioni IVA).

Per le ASD e SSD che lavorano prevalentemente con attività istituzionali verso soci/tesserati, questo significa che, fino al 2036, in assenza di attività commerciali rilevanti:

  • potrà essere mantenuto l’attuale impianto di ricevute non fiscali per i corrispettivi specifici istituzionali;

  • non scatterà automaticamente l’obbligo di dotarsi di un impianto contabile IVA completo.

9.3 Nessun obbligo di fatturazione elettronica per i corrispettivi specifici

Rimane possibile rilasciare una semplice ricevuta cartacea per:

  • corrispettivi specifici;

  • contributi supplementari versati da soci, associati, partecipanti o tesserati,

legati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad esempio:

  • attività sportive di ASD/SSD;

  • iniziative di interesse generale promosse dagli ETS).

In questi casi, non è necessario emettere fattura elettronica, a condizione che le somme incassate rientrino nel perimetro dei corrispettivi istituzionali esclusi/esenti secondo il quadro agevolato prorogato.

9.4 Proroga dell’esclusione IVA per le somministrazioni interne

Fino al 1° gennaio 2036 resta invariata l’esclusione IVA per la:

  • somministrazione di alimenti e bevande a soci e partecipanti,

anche se avviene a fronte di corrispettivi specifici, purché:

  • l’attività sia svolta presso la sede istituzionale;

  • sia complementare alle attività associative;

  • le finalità assistenziali dell’associazione di promozione sociale siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Per le realtà sportive che gestiscono un piccolo bar interno o un punto ristoro per i soli soci, ciò significa:

  • possibilità di continuare a operare in regime di esclusione IVA;

  • nessun automatismo nell’obbligo di applicare IVA sulle somministrazioni interne, finché permangono le condizioni previste dalla norma.

Giuliano Zocca

Esperto in fisco e contabilità
Partner dello Studio Leonardo Ambrosi & Partners

[email protected]

www.ambrosiepartners.it

Sommario

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