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La riforma dello sport: nuovi criteri fiscali per i compensi degli sportivi dilettanti

Sommario

È entrata in vigore la riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021), che ha apportato importanti cambiamenti alla tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti. Nonostante l’attesa di ulteriori correzioni legislative richieste da diverse parti, la riforma introduce una complessità immediata con un doppio regime di tassazione per il periodo fiscale 2023, suddiviso in semestri con due sistemi di tassazione differenti.

Le nuove regole prevedono che, nella maggior parte dei casi, il costo complessivo del lavoro sportivo dilettantistico diminuirà grazie a combinazioni di agevolazioni fiscali e previdenziali. Infatti, la maggior parte degli operatori di questo settore non supera compensi annui superiori a 15.000 euro (e spesso neanche 5.000 euro), pertanto una quota considerevole di tali compensi sarà esentata dall’imposizione fiscale e solo in minima parte soggetta a contribuzione obbligatoria.

Fino ad oggi, i compensi percepiti nell’ambito sportivo dilettantistico erano classificati come redditi diversi, secondo l’articolo 69, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Con questa classificazione, i compensi fino a un massimo di 10.000 euro erano esenti da tassazione, e non concorrevano alla formazione del reddito, compresi i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti per prestazioni fuori dal territorio comunale. Oltre tale soglia, veniva applicata una ritenuta a titolo di imposta che variava dal 23% per i compensi fino a 30.658,28 euro, al 23% come acconto per i compensi superiori a tale limite.

Le nuove regole, tuttavia, modificano questa classificazione. I compensi per il lavoro sportivo dilettantistico non rientrano più nella categoria dei redditi diversi, poiché il testo aggiornato dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR non fa più riferimento a tali compensi. Dal luglio 2023, essi sono disciplinati dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021, che stabilisce che i compensi per il lavoro sportivo dilettantistico “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo annuo complessivo di 15.000 euro. Se l’ammontare totale di tali compensi supera il limite di 15.000 euro, solo la parte eccedente contribuirà a formare il reddito del beneficiario”.

Va sottolineato che l’entrata in vigore delle nuove norme sul lavoro sportivo comporterà, in molti casi, anche un cambiamento nell’inquadramento giuridico di alcuni addetti e collaboratori che operano in questo ambito. Infatti, l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara […]” che svolgono l’attività a fronte di un corrispettivo. Ogni tesserato che svolge mansioni considerate necessarie per l’attività sportiva, come definito dai regolamenti degli enti affiliati, è anch’egli considerato un lavoratore sportivo, escludendo le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In altre parole, i collaboratori che non svolgono attività “necessarie per l’attività sportiva” non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi, ma dovranno essere considerati secondo le normali norme del lavoro, tenendo conto anche dei regolamenti degli enti affiliati. L’inquadramento contrattuale nel mondo dello sport dilettantistico potrà avvenire attraverso una delle seguenti tipologie: lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo con partita IVA o lavoro autonomo occasionale.

È importante sottolineare che anche le attività di carattere amministrativo-gestionale svolte a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) potranno essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, e sebbene siano tecnicamente al di fuori del perimetro del lavoro sportivo, godranno dell’agevolazione secondo cui i compensi per il lavoro sportivo dilettantistico non concorrono all’imponibile fino a 15.000 euro (articolo 36, comma 6).

Per quanto riguarda la previdenza, i lavoratori sportivi subordinati non beneficeranno di esenzioni contributive, mentre i lavoratori autonomi (compresi i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativo-gestionale) avranno l’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso e un’aliquota contributiva ridotta fino al 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 (con un’aliquota del 33% per il lavoro subordinato, 25% per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi non già assicurati, e 24% per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi già assicurati presso altre forme obbligatorie).

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