Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito tramite Sport e Salute S.p.a., è operativo dal 31 agosto 2022 e rappresenta l’unico strumento certificatore sia della natura sportiva dilettantistica delle attività promosse che della natura sportiva dilettantistica delle organizzazioni.
L’iscrizione al Registro è presupposto necessario per poter accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.
Requisiti di Iscrizione
Per poter essere iscritti nel RAS, i soggetti richiedenti devono rispettare determinati requisiti, quali:
- Essere costituiti in una delle forme giuridiche previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 (associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società di capitali o ente del terzo settore);
- Svolgere una comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;
- Essere riconosciuti ai fini sportivi da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva.
Struttura e Accesso alla Piattaforma
Il RAS è ospitato su una piattaforma web dedicata, accessibile tramite il sito “registro.sportesalute.eu”. La piattaforma è divisa in due sezioni principali:
- Sezione pubblica, dove sono visibili i dati degli enti iscritti, accessibili a chiunque;
- Sezione privata, riservata agli enti sportivi iscritti e agli organismi sportivi affilianti, per una gestione più dettagliata e riservata dei dati.
Procedura di Iscrizione
La procedura di iscrizione al RAS avviene tramite una domanda che deve essere inviata al Dipartimento per lo Sport, tramite l’organismo sportivo di affiliazione dell’ente richiedente. L’iscrizione avviene esclusivamente tramite una procedura telematica, con la necessità di allegare vari documenti, tra cui lo statuto, l’atto costitutivo e i dati anagrafici dei membri dell’ente.
Il Dipartimento dello sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda può:
- Accogliere la domanda e iscrivere l’ente nel Registro;
- Rifiutare l’iscrizione, con provvedimento motivato;
- Richiedere di integrare la documentazione.
Funzionalità della Piattaforma
Gli enti iscritti possono accedere a una sezione riservata per visualizzare i propri dati, scaricare il certificato di iscrizione e verificare lo stato della domanda. La piattaforma consente anche la comunicazione di dati e l’invio di documenti necessari per l’iscrizione e gli aggiornamenti.
Personalità Giuridica
La Riforma dello Sport ha introdotto la possibilità di acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al Registro, attraverso una modalità semplificata e alternativa rispetto al DPR 361/2000.
La modalità semplificata è accessibile sia per la costituzione di un nuovo ente sportivo dilettantistico che intende iscriversi al RAS come associazione sportiva riconosciuta, sia per un’associazione sportiva già costituita come non riconosciuta che intende acquisire la personalità giuridica tramite un’assemblea straordinaria.
In caso di richiesta della personalità giuridica contestuale all’iscrizione al RAS, il notaio ha il compito di redigere l’atto costitutivo (o il verbale dell’assemblea straordinaria) e lo statuto, verificare la sussistenza delle condizioni di legge (inclusa la natura dilettantistica e il patrimonio minimo), comunicare il ricevimento dell’atto all’organismo sportivo di riferimento e successivamente depositare l’atto nel RAS.
Cancellazione dal Registro
La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) può avvenire su richiesta dell’ente, per mancata riaffiliazione all’organismo sportivo, d’ufficio in caso di scioglimento, per la perdita dei requisiti o per provvedimenti giudiziari o tributari definitivi.
L’iscrizione può essere dichiarata nulla se i requisiti non sussistevano fin dall’inizio o annullata se vengono meno successivamente e non vengono sanati. Anche il mancato deposito di atti e informazioni obbligatorie entro i termini può portare alla cancellazione.
Lavoro Sportivo
Il Decreto Legislativo n. 36/2021 ha attribuito al RAS ulteriori funzioni legate all’assolvimento di alcuni adempimenti in materia di lavoro, quali:
- La comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego;
- La tenuta del Libro unico del lavoro fino a euro 15.000;
- La comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributivi per compensi superiori a euro 5.000 (denuncia Uniemens);
- La comunicazione dei nominativi dei volontari che ricevono rimborsi forfetari e dei relativi importi.
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