Il quadro iniziale: ASD, SSD e Terzo Settore
Nel precedente lavoro abbiamo esaminato i primi passi da compiere per costituire un Ente sportivo soffermandoci sui principali modelli adottati (ASD, SSD, Cooperative, Enti del Terzo Settore); abbiamo anche visto che le forme maggiormente adottate sono in larga misura le ASD e le SSD (in percentuali minori); abbiamo infine visto che fra le forme giuridiche ammissibili (art. 6 comma 1 lett. C-bis del D.Lgs 36/2021) figura quella dell’Ente del Terzo Settore (ETS), il quale dovrà esercitare come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; la volontà del Legislatore, all’epoca, fu quella di armonizzare e rendere compatibili la riforma dello sport con quella del terzo settore, ma, nonostante le lusinghe dei fautori di quest’ultima, poche, ad oggi, sono le associazioni sportive che hanno scelto di entrare anche nel Terzo Settore, dovendosi così iscriversi sia nel RUNTS che nel RASD.
Il modello APS per chi sceglie il RUNTS
Ci si chiede, a questo punto, quale sarebbe il modello organizzativo maggiormente adatto per le associazioni sportive che volessero iscriversi al RUNTS; a nostro parere quello dell’APS (associazione di promozione sociale) soprattutto per la disciplina fiscale di particolare favore; in alternativa si potrà valutare l’ODV (organizzazione di volontariato) e per gli enti di maggiori dimensioni, l’impresa sociale.
La destinazione d’uso dei locali: cosa sapere
Altra problematica che si trovano a dover affrontare coloro che si apprestassero a dare vita ad un Ente Sportivo è la cosiddetta “destinazione d’uso dei locali”, problematica spesso in passato ignorata e che per alcuni gestori pronti ad aprire le loro Associazioni si è rivelata un ostacolo insormontabile!
Per fortuna, ora, è intervenuto l’art. 7-bis del Dlgs. 36/2021 (locali utilizzati) il quale prevede che le sedi delle Associazioni e delle Società Sportive in cui si svolgono le attività, ovviamente previste dallo Statuto Sociale, siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal DM 1444/68 indipendentemente dalla destinazione urbanistica. La norma, non a caso, si ispira a quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore (art. 71 comma 1) che consente lo svolgimento delle attività istituzionali nella propria sede a prescindere dalla destinazione urbanistica.
Consiglio di chi scrive è comunque quello, una volta individuata la sede dell’Associazione che intendiamo aprire, di fare un giretto all’Ufficio Urbanistico del Comune dove essa sorgerà.
Quanti soci servono per avviare un’associazione?
Una volta individuata la forma giuridica da adottare (vedi il nostro precedente articolo) occorre pensare allo Statuto da adottare, ma prima ancora, poniamoci una domanda: in quanti siamo a voler costituire l’Associazione? Qui occorre fare una netta distinzione fra Associazioni (ASD) e Società Sportive (SSD); siamo infatti in presenza di un paradosso; in entrambe potremmo, in astratto, essere 100, 200, 1000 soci fondatori, ma se opteremo per la SSD potremmo crearla anche… da soli! Sì, proprio così! Nella SSD ci potrà essere un unico Socio fondatore, il quale, ad abundantiam, potrà anche esserne Amministratore Unico! In questo caso ci troveremmo di fronte ad una Società cosiddetta unipersonale; insomma, quando ci saranno le assemblee della Società o le adunanze dell’organo amministrativo, al nostro Socio e Amministratore Unico, basterà dotarsi di uno specchio, potendo egli anche fare le veci del Segretario verbalizzante!
I requisiti minimi per la prima affiliazione
Fatta questa semiseria, ma corrispondente al vero!, premessa, per quanto attiene al numero di Soci necessari ad aprire un’Associazione, fermo restando i NON LIMITI delle SSD, occorrerà avere riguardo a quanto richiestoci in sede di Affiliazione della nostra neonata Associazione dalle Federazione Sportive (FSN) e dagli Enti di Promozione (EPS) cui aderiremo sulla scorta della disciplina sportiva svolta e, last but not least, dai costi di affiliazione e di tesseramento! Costoro infatti, possono richiedere, in sede di prima affiliazione, un numero variabile di tessere collegato sia al numero dei Soci fondatori oppure al numero dei componenti il consiglio direttivo; generalmente il numero minimo richiesto è di tre soci fondatori; per questo motivo è bene consultare il sito della FSN ovvero EPS cui ci si vuole affiliare; ricordo, che fra gli organismi affilianti, oltre ai citati FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e EPS (Enti di Promozione Sportive), la struttura organizzativa dello sport italiano annovera pure le DSA (discipline Sportive Associate); qualcuno dei Lettori gioca a scacchi o a bridge? Ecco! Scacchi e bridge sono discipline sportive associate!
Statuto: copia, personalizza o affidati a un professionista
Una volta individuati chi e quanti sono i Soci fondatori della nostra ASD/SSD, avuto riguardo alla disciplina o alle discipline sportive che andremo a svolgere, ed individuato l’organismo affiliante (FSN, EPS, DSA), e trovata ovviamente la sede delle nostre attività sportive dilettantistiche, dovremo pensare allo Statuto.
Qui abbiamo una duplice scelta: scaricare pedissequamente un facsimile dalla rete (a questo punto se abbiamo le idee chiare sul nome della FSN/EPS/DSA cui affiliarsi, allora è meglio rifarsi a quello proposto dall’organismo affiliante, così non avremo verosimilmente sorprese in sede di affiliazione!, ovvero, se si intende apportarvi delle personalizzazioni (caso molto molto frequente) allora dovremo affidarci ad un Professionista oppure percorrere il pericoloso iter del fai da te.
Gli elementi obbligatori da inserire nello statuto
In qualsiasi caso, dovremo, comunque, espressamente prevedere nello Statuto, sia nel caso di ASD o di SSD, i seguenti elementi, pena aver fatto tutto per nulla, e cioè:
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Sede Legale
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Denominazione
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Oggetto sociale
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Rappresentanza legale
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Assenza di fini di lucro
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Norme sull’ordinamento interno
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Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari
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Modalità di scioglimento dell’Associazione
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Obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento
I suddetti elementi indicati dall’art. 7 del DLgs. 36/2021 riprendono, sostanzialmente, le previsioni dell’art. 90 comma 18 della legge 289/2002 ora abrogato; non mancano tuttavia elementi di novità che hanno determinato, come noto agli operatori del settore, un necessario adeguamento degli statuti con i relativi costi mal digeriti dagli Enti sportivi reduci dalla pandemia!
E i dettagli? Se ne parlerà nelle prossime puntate
Sede legale, denominazione, oggetto sociale, molti elementi, apparentemente semplici ed apparentemente privi di complicazioni, ma, nelle prossime puntate, vedremo, come ognuno di essi, riservi sorprese e necessiti di attente valutazioni; pensate, per un attimo, alla “sede legale”… a casa del Presidente? Ecco un primo problema da dibattere!
Studio Leonardo Ambrosi & Partners
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