La gestione dei premi sportivi nel 2026 segna una svolta definitiva per il mondo del dilettantismo. Dopo un triennio di incertezze normative, decreti correttivi e proroghe, il quadro fiscale è oggi delineato in modo chiaro, anche se meno generoso rispetto alle aspettative iniziali di molte associazioni.
In questo articolo esploreremo le novità principali, dalla cancellazione della franchigia dei 300 euro agli adempimenti pratici per dirigenti e segretari di ASD e SSD.
Cosa cambia nel 2026: addio alla franchigia di 300 euro
La novità più rilevante per l’anno in corso è il definitivo “dietrofront” del legislatore sulle soglie di esenzione.
Mentre nel 2024 era stata introdotta una franchigia temporanea di 300 euro, il Decreto Legislativo n. 192/2025 ha abrogato la norma che avrebbe dovuto rendere strutturale tale agevolazione dal 1° gennaio 2026.
Nota: Non è più possibile beneficiare della franchigia di 300 euro e non è più possibile richiedere rimborsi per le ritenute operate nel 2025.
Ad oggi, l’unica soglia di esenzione valida è quella “simbolica” di 25,82 euro prevista dal regime generale dei premi (DPR 600/1973). Se il premio supera questa cifra, la tassazione si applica sull’intero importo.
Come funziona la tassazione dei premi sportivi
Nel 2026, il trattamento fiscale dei premi per risultati ottenuti in competizioni dilettantistiche è tornato al regime ordinario.
L’aliquota del 20%
Ogni somma erogata a titolo di premio a un tesserato (atleta o tecnico) deve essere assoggettata a una ritenuta alla fonte del 20% a titolo d’imposta.
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Per l’Ente: Agisce come sostituto d’imposta, versando la ritenuta allo Stato.
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Per il Percipiente: La somma ricevuta è netta; il reddito non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e non va inserito nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF).
Premi in natura
Anche i premi non monetari, come coppe di valore, attrezzature o buoni acquisto, sono soggetti alla ritenuta. L’ente deve determinare il valore normale del bene e versare il 20% di tale importo tramite F24.
Premio o Compenso? Attenzione alla distinzione
Uno degli errori più comuni (e rischiosi) è confondere il premio con il compenso lavorativo. La Riforma dello Sport distingue nettamente le due fattispecie:
TABELLA
Il rischio: Se un “bonus vittoria” è previsto nel contratto di lavoro come parte variabile della retribuzione, esso perde la natura di premio e viene tassato come lavoro sportivo, concorrendo al superamento delle soglie fiscali e contributive.
Scadenze e adempimenti burocratici 2026
Per una gestione sicura, il segretario o il dirigente deve rispettare un calendario preciso:
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Versamento Ritenuta: Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del premio.
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Codice Tributo: Utilizzare il codice 1047 nel Modello F24 (puoi verificare i dettagli dei codici tributo sul sito dell’Agenzia delle Entrate).”
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Modello 770: I premi erogati e le ritenute versate devono essere dichiarati nel Modello 770 dell’anno successivo (Quadro SH).
Attenzione: I premi sportivi non richiedono l’emissione della Certificazione Unica (CU), a differenza dei compensi per i collaboratori.
Conclusioni
Il regime dei premi sportivi 2026 richiede oggi una professionalità maggiore rispetto al passato. Sebbene la scomparsa delle agevolazioni per i piccoli premi possa pesare sui bilanci, la stabilità del quadro normativo attuale elimina i dubbi interpretativi.
Assicurarsi che lo statuto sia conforme al D. Lgs. 36/2021 e che ogni premio sia correttamente documentato e versato rimane l’unica via per tutelare l’associazione e i suoi dirigenti.








