Se nella tua ASD collaborano allenatori, istruttori o tecnici con partita IVA, devi sapere che dal 15 maggio 2026 cambia qualcosa nel modo in cui emettono le loro fatture elettroniche. Si tratta di un aggiornamento tecnico che riguarda direttamente te come committente e che può creare qualche grattacapo se non sei preparato.
In questo articolo ti spieghiamo cosa cambia, cos’è il nuovo codice ESENZSPORT, cosa deve ancora fare il lavoratore sportivo (spoiler: l’autocertificazione rimane obbligatoria) e come gestire correttamente il tutto in segreteria.
Nota: Le informazioni contenute in questo articolo sono a scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un commercialista o di un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche, rivolgiti sempre a un professionista.
La franchigia da 15.000 euro: il punto di partenza
Prima di parlare della novità, ricapitoliamo la regola fiscale di base, perché tutto il resto si capisce meglio partendo da qui.
L’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 (la riforma dello sport) stabilisce che i compensi da lavoro sportivo nel dilettantismo non sono imponibili fiscalmente fino a 15.000 euro annui. Questo vale per tutti i lavoratori sportivi dilettantistici, inclusi quelli con partita IVA.
Cosa significa in pratica?
- Fino a 15.000 euro di compensi sportivi nell’anno → nessuna tassazione, nessuna ritenuta d’acconto
- Oltre i 15.000 euro → solo la parte eccedente è imponibile
Questo meccanismo funziona in modo leggermente diverso a seconda del regime fiscale del lavoratore sportivo:
| Regime fiscale | Come funziona la franchigia |
|---|---|
| Regime ordinario (art. 54 TUIR) | I primi 15.000 euro non entrano nel reddito. Sulla parte eccedente si applica la ritenuta del 20%. |
| Regime forfettario | Il coefficiente di redditività si applica solo sui compensi oltre i 15.000 euro. La franchigia conta però ai fini del limite annuo di 85.000 euro. |
Cosa cambia dal 15 maggio 2026: il codice ESENZSPORT
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il tracciato tecnico della fattura elettronica per recepire questa disciplina speciale. Dal 15 maggio 2026 i lavoratori sportivi autonomi con P.IVA possono (e dovrebbero) inserire nella fattura un nuovo codice nel blocco <AltriDatiGestionali>:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>
A cosa serve questo codice?
Serve a segnalare in modo formale, direttamente nel file XML della fattura elettronica, che il compenso fatturato rientra nella franchigia di esenzione fiscale prevista per il lavoro sportivo dilettantistico. In altre parole, è un modo per comunicare al committente — la tua ASD — che su quella fattura non va applicata la ritenuta d’acconto.
È un’innovazione che aumenta la trasparenza e riduce il rischio di errori nella gestione delle ritenute. Prima di questa modifica, l’informazione doveva essere gestita solo tramite autocertificazione cartacea; ora trova posto anche nel documento fiscale digitale.
L’autocertificazione rimane obbligatoria: non farti ingannare
Attenzione a un punto che potrebbe generare confusione: il codice ESENZSPORT in fattura non sostituisce l’autocertificazione.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con chiarezza (Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 14/2025) che il sostituto d’imposta — cioè la tua ASD — può non applicare la ritenuta d’acconto solo se ha ricevuto, al momento del pagamento, l’autocertificazione firmata dal lavoratore sportivo.
Questa autocertificazione deve attestare:
- l’ammontare dei compensi sportivi già percepiti nel corso dell’anno solare in corso
- che tali compensi non hanno ancora superato la soglia dei 15.000 euro
Schema riepilogativo:
| Strumento | Obbligatorio? | A cosa serve |
|---|---|---|
| Codice ESENZSPORT in fattura | Consigliato (dal 15/05/2026) | Segnala al committente la natura esente del compenso |
| Autocertificazione del lavoratore | Sì, obbligatoria | Legittima la ASD a non applicare la ritenuta |
Non ricevere l’autocertificazione espone la tua ASD al rischio di sanzioni in caso di verifica fiscale.
Cosa deve fare concretamente la tua ASD
Ecco una checklist operativa per gestire correttamente i pagamenti ai collaboratori sportivi con P.IVA dopo il 15 maggio 2026:
Prima del pagamento:
Richiedere (o aggiornare) l’autocertificazione al lavoratore sportivo
Verificare che il totale dei compensi sportivi percepiti dal collaboratore nell’anno non abbia ancora superato i 15.000 euro
Controllare che la fattura ricevuta riporti il codice ESENZSPORT (se il software del collaboratore è già aggiornato)
Al momento del pagamento:
Se l’autocertificazione è in regola e il limite non è stato superato → pagare senza applicare la ritenuta del 20%
Se il limite è stato superato (anche parzialmente) → applicare la ritenuta solo sulla quota eccedente
Archiviazione:
Conservare le autocertificazioni per ogni collaboratore, distinte per anno solare
Tenere un registro aggiornato dei compensi erogati per non perdere il controllo del limite
Gestire questi adempimenti con fogli Excel sparsi o documenti cartacei è complicato e rischioso. Strumenti come Golee permettono di centralizzare la gestione dei collaboratori e dei relativi adempimenti amministrativi, riducendo il rischio di errori in segreteria.
Errori comuni da evitare
1. Non raccogliere l’autocertificazione perché “c’è già il codice in fattura” Errore frequente e potenzialmente costoso. Il codice ESENZSPORT è un’informazione utile, ma non ha valore legale sostitutivo. L’autocertificazione è e resta il documento che tutela la tua ASD.
2. Non aggiornare l’autocertificazione durante l’anno Se un collaboratore raggiunge i 15.000 euro nel corso dell’anno, la situazione cambia. L’autocertificazione va aggiornata di conseguenza, e da quel momento la ritenuta deve essere applicata sulla parte eccedente.
3. Confondere la franchigia con il limite del regime forfettario La franchigia di 15.000 euro è esclusa dalla tassazione, ma conta ai fini del calcolo del limite annuo di 85.000 euro per il regime forfettario. Questo può sorprendere alcuni collaboratori in regime agevolato: è bene che ne siano consapevoli (e che lo sappia anche chi gestisce la segreteria).
4. Ignorare la novità perché “riguarda solo il collaboratore” In realtà l’aggiornamento riguarda anche te come committente: devi sapere leggere una fattura con il nuovo codice, sapere cosa comporta e come rispondere correttamente.
FAQ — Domande frequenti
1. Il codice ESENZSPORT è obbligatorio dal 15 maggio 2026? Non risulta obbligatorio per legge, ma è consigliato perché facilita la comunicazione tra lavoratore sportivo e committente, e rende la fattura più chiara. È comunque il lavoratore (non la tua ASD) a doverlo inserire nel proprio software di fatturazione.
2. Se la fattura non ha il codice ESENZSPORT, devo applicare la ritenuta? No, non automaticamente. Ciò che conta è l’autocertificazione. Se hai ricevuto l’autocertificazione in regola e il limite non è stato superato, puoi non applicare la ritenuta a prescindere dal codice in fattura.
3. Cosa succede se un collaboratore supera i 15.000 euro a metà anno? Dalla fattura successiva al superamento del limite, la ritenuta del 20% va applicata sulla quota eccedente. Il collaboratore dovrebbe aggiornare la propria autocertificazione e comunicartelo tempestivamente.
4. L’autocertificazione va rinnovata ogni anno? Sì. Essendo relativa ai compensi percepiti nell’anno solare in corso, l’autocertificazione va raccolta (o aggiornata) per ogni anno di attività.
5. Vale anche per i collaboratori in regime forfettario? Sì. Anche i forfettari beneficiano della franchigia di 15.000 euro, ma — attenzione — quella franchigia entra nel calcolo del limite annuo di 85.000 euro per la permanenza nel regime agevolato.
6. La mia ASD rischia sanzioni se non raccoglie l’autocertificazione? Sì. Se la tua ASD non applica la ritenuta d’acconto senza aver ricevuto l’autocertificazione, può essere considerata inadempiente agli obblighi del sostituto d’imposta, con possibili sanzioni in caso di verifica.
7. Dove posso trovare il modello di autocertificazione? Non esiste un modello ufficiale standardizzato. In genere si usa una dichiarazione scritta firmata dal lavoratore che attesta l’ammontare dei compensi sportivi percepiti nell’anno. È consigliabile farsi aiutare dal proprio commercialista per predisporre un modello adeguato.
Riepilogo: i punti chiave
- Dal 15 maggio 2026 il tracciato della fattura elettronica prevede il nuovo codice ESENZSPORT per segnalare i compensi esenti fino a 15.000 euro annui.
- Il codice è utile e consigliato, ma non sostituisce l’autocertificazione, che rimane obbligatoria.
- La tua ASD può non applicare la ritenuta del 20% solo se ha ricevuto l’autocertificazione firmata dal collaboratore.
- Tieni traccia dei compensi erogati durante l’anno e aggiorna le autocertificazioni se un collaboratore si avvicina alla soglia.
- Per i collaboratori in regime forfettario, i 15.000 euro esenti contano comunque ai fini del limite annuo di 85.000 euro.









