Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. 36/2021, molte associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) hanno ridefinito l’organizzazione dei rapporti con istruttori, allenatori e collaboratori in generale.
Una situazione che si presenta con una certa frequenza nella pratica è la seguente: un collaboratore sportivo svolge attività con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), il rapporto viene successivamente cessato e lo stesso soggetto apre una partita IVA in regime forfettario, continuando però a prestare la propria attività prevalentemente per il medesimo ente sportivo.
Dal punto di vista fiscale, questo passaggio non è neutro e può infatti determinare l’incompatibilità con il regime forfettario.
La regola generale del regime forfettario
Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1 della Legge 190/2014 e rappresenta oggi il principale regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi.
La normativa prevede tuttavia alcune cause ostative. Tra queste assume particolare rilievo quella prevista dal comma 57, lettera d-bis, secondo cui il regime non può essere applicato quando l’attività professionale è esercitata prevalentemente nei confronti di soggetti con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
La ratio della disposizione è evitare che rapporti di lavoro continuativi vengano trasformati formalmente in lavoro autonomo al solo fine di beneficiare di una tassazione più favorevole.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nel settore sportivo
Proprio con riferimento al lavoro sportivo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni molto chiare attraverso una risposta a interpello della Direzione Regionale Piemonte.
Il caso esaminato riguardava un collaboratore sportivo intenzionato ad aprire partita IVA continuando a lavorare principalmente per la stessa società sportiva con cui aveva un rapporto di co.co.co. sportivo.
L’Agenzia ha chiarito che, in questa situazione, il regime forfettario non può essere mantenuto se l’attività viene svolta prevalentemente per lo stesso committente. La collaborazione coordinata e continuativa, infatti, costituisce comunque un rapporto di lavoro, rilevante ai fini della causa ostativa prevista dalla normativa sul regime forfettario.
Come opera concretamente l’incompatibilità
Un aspetto operativo importante riguarda il momento in cui si verifica la decadenza dal regime. Poiché la prevalenza dei compensi può essere verificata solo a consuntivo, il lavoratore può inizialmente applicare il regime forfettario nell’anno di apertura della partita IVA. Tuttavia, se al termine dell’anno risulta che la maggior parte dei compensi proviene dalla stessa ASD o SSD con cui esisteva il precedente rapporto di collaborazione, dal periodo d’imposta successivo il contribuente fuoriesce dal regime forfettario. In sostanza, il problema emerge quando la nuova attività professionale rappresenta la prosecuzione sostanziale del rapporto precedente.
Un’ulteriore limitazione: l’aliquota ridotta al 5%
I chiarimenti dell’Agenzia riguardano anche un altro aspetto spesso sottovalutato: l’aliquota ridotta prevista per i primi anni di attività. La normativa consente infatti di applicare l’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni, ma solo se la nuova attività non costituisce mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta. Nel caso di passaggio da collaborazione sportiva a partita IVA con attività sostanzialmente identica, questa condizione non risulta soddisfatta, con la conseguenza che l’aliquota agevolata non può essere utilizzata.
Un tema da valutare con attenzione società sportive e collaboratori
Nel mondo dello sport dilettantistico il passaggio dalla collaborazione sportiva alla partita IVA è piuttosto frequente, soprattutto per figure come istruttori o allenatori.
Prima di effettuare questa trasformazione contrattuale è quindi opportuno valutare attentamente la struttura del rapporto e la distribuzione dei compensi, perché se la nuova attività professionale continua a essere svolta quasi esclusivamente per lo stesso ente sportivo il regime forfettario rischia di non essere applicabile.
Proprio per questo motivo, prima di assumere decisioni affrettate o adottare soluzioni apparentemente semplici, è fondamentale confrontarsi con professionisti esperti della materia, come i Consulenti del Lavoro, in grado di valutare correttamente la struttura del rapporto e individuare la soluzione più adeguata sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello giuslavoristico.
Una gestione consapevole dei rapporti di lavoro rappresenta oggi un elemento essenziale per garantire trasparenza, sostenibilità e sicurezza nella gestione delle attività sportive dilettantistiche.
Alessio Colombo
Consulente del Lavoro “Paserio & Partners”
Specializzato in diritto del lavoro sportivoWebsite – Lavoro sportivo Paserio & Partners
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