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Come funziona l’esenzione IVA per l’attività sportiva?

Sommario

L’atteso decreto correttivo sta sollevando dibattiti in ambito sportivo, ma è davvero motivo di preoccupazione? Vogliamo rassicurarti presentando un’analisi essenziale, pensata appositamente per coloro che già affrontano sfide quotidiane come dirigenti sportivi.

L’aggiornamento normativo: l’esenzione per l’attività sportiva

L’articolo 36-bis del d.l. 75/2023, inserito con la legge 112 del 10/8/2023, “Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica,” stabilisce quanto segue:

  1. Le prestazioni di servizi strettamente legate alla pratica sportiva, incluse quelle didattiche e formative, offerte a persone coinvolte nello sport da organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le associazioni sportive dilettantistiche secondo l’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esentate dall’IVA.
  2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi elencati nel punto 1, erogate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono considerate comprese nell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le implicazioni per le associazioni sportive

Questa modifica apporta pochi cambiamenti significativi alle attività delle associazioni sportive dilettantistiche. Le prestazioni a soci o tesserati rimangono esentate dall’IVA, fintanto che vengono rispettati i requisiti del settimo comma dell’articolo 4 del d.p.r. 633/72. Le cessioni di beni come attrezzatura sportiva e abbigliamento non sono coinvolte, poiché l’esenzione riguarda solo i servizi.

Riflessioni sul Futuro

Questa esenzione potrebbe influenzare le strategie future delle associazioni. Potrebbero decidere di non tesserare una parte dei fruitori dei servizi, eliminando quindi la necessità di gestire annualmente i tesseramenti e l’assicurazione contro gli infortuni. Tuttavia, la scelta di adottare l’esenzione non sembra la strada più prudente, soprattutto alla luce delle future modifiche agli articoli 4 e 10 del d.p.r. 633/72, che potrebbero obbligare l’applicazione dell’esenzione.

Interpretazione autentica

Il secondo comma dell’articolo apre la strada a un’interpretazione più chiara, ma alcune incertezze rimangono. L’assenza della “salvaguardia del trattamento applicato in precedenza” potrebbe portare a richieste di rimborso e dispute legali.

Infine, la modifica introduce un termine positivo: “organismi senza fine di lucro.” Questo potrebbe indicare una direzione futura verso una comprensione più ampia delle realtà sportive, spingendo verso un approccio più inclusivo.

Conclusione

L’aggiornamento normativo offre un vantaggio agli organismi sportivi senza scopo di lucro, ma le implicazioni sono relativamente limitate. È importante considerare attentamente le decisioni future e valutare l’approccio migliore per garantire il successo a lungo termine delle associazioni sportive.

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