Correttivo Bis sulla Riforma dello Sport: riassunto completo

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Sommario

Un riassunto del Correttivo Bis sulla Riforma dello Sport è essenziale per cercare di chiarire il più possibile le idee a riguardo: proviamo a farlo insieme.
Il 4 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. Correttivo Bis, che contiene delle modifiche ai precedenti Decreti Legislativi che compongono la Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1 luglio 2023. Noi di Golee abbiamo letto e riletto i nuovi decreti e in questo articolo proviamo a riassumere ed analizzare insieme le nuove modifiche. Abbiamo cercato di rendere più chiari e comprensibili i diversi punti principali, in modo da comprendere l’impatto che potrebbero avere rispetto ad alcune delle disposizioni precedenti.

Modifiche apportate al D.lgs 36/2021

Esclusione dai fini INAIL

Una delle modifiche più rilevanti apportate al Decreto legislativo 36/2021 riguarda l’esclusione dei lavoratori sportivi dall’ambito di competenza dell’INAIL. Nello specifico viene prevista l’esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa. A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.
Questa esclusione rappresenta una significativa semplificazione per le associazioni sportive, poiché riduce il carico amministrativo e finanziario. In precedenza, le ASD e le SSD erano tenute a gestire l’assicurazione INAIL per i lavoratori sportivi, aumentando i costi e la complessità della gestione del personale.

ATTENZIONE: questa esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co Amministrativo/Gestionali che, possano beneficiare delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’articolo 25 del Decreto 36/2021.

Semplificazioni per i datori di lavoro sportivo

Le modifiche introducono anche semplificazioni significative per i datori di lavoro sportivo che operano nei confronti di lavoratori sportivi con i quali sono stati sottoscritti contratti di Co.Co.Co. In particolare:

  • Le comunicazioni preventive al centro per l’impiego (obbligatorie per i rapporti di Co.Co.Co. sportiva anche con compensi inferiori a €5000 annui) sono effettuate tramite il Registro delle Attività Sportive entro il 30° giorno successivo del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. 
  • Per le Co.Co.Co. sportive, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro può essere adempiuto tramite il Registro delle Attività Sportive (RAS), entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
  • Sempre per le Co.Co.Co. la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi per il calcolo dei contributi può essere svolto tramite il RAS.
  • Nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 Euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Attenzione: il limite di 15.000 Euro va conteggiato per anno solare, e non per stagione sportiva, e nel primo anno di applicazione (2023, quindi compresi anche i mesi prima al 1 luglio 2023).
  • Gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le Co.Co.Co sportive, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati nel periodo dal 31/10 al 31/12/2023.

Anche in questo caso, le semplificazioni NON si applicano in relazione ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata né nei confronti dei rapporti di co.co.co Amministrativo-Gestionale, per i quali vanno espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro, da operarsi attraverso l’intervento di un Consulente del Lavoro o di un Commercialista che opera in materia giuslavoristica. Per quanto riguarda invece i lavoratori in P.IVA l’ente sportivo non deve operare alcun adempimento, in quanto sarà onore del lavoratore sportivo adempiere alle differenti comunicazioni.

Sicurezza sul lavoro e controlli sanitari

La sicurezza sul lavoro è un aspetto cruciale nell’ambito sportivo. Le modifiche prevedono controlli sanitari obbligatori per i lavoratori sportivi al fine di garantire la loro salute durante le attività sportive. Nello specifico il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive a competenza del medico specialista in medicina dello sport. L’idoneità dell’attività non riferita all’esercizio di attività sportive è rilasciata dal medico competente, il quale può utilizzare la certificazione del medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila Euro si applicano le disposizioni agevolate dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, comma 2, che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro

ATTENZIONE: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di una solo Co.Co.Co Amministrativo/Gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a €5.000 annui comporta l’applicazione dell’ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.

Sostegno alle piccole ASD e SSD

Un punto chiave delle modifiche riguarda il sostegno alle piccole ASD e SSD tramite il credito di imposta sui contributi versati. Questo incentivo è destinato ad associazioni con entrate e ricavi inferiori a €100.000 nell’esercizio 2022 o nell’esercizio infrannuale chiuso il 30/06/2023. Nel dettaglio è previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari ai contributi previdenziali a carico delle piccole società ed associazioni sportive versati sui compensi dei lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS (non quindi, sui contributi relativi ad eventuali lavoratori subordinati). Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 nel periodo 01/11-31/12/2023.

Attenzione però: la fruizione del contributo obbliga gli enti beneficiari a pubblicare il bilancio d’esercizio 2022, ovvero quello chiuso al 30/06/2023, all’interno del RAS – attraverso apposita funzione – entro il 31/12/2023.
Anche se le restrizioni possono limitare l’applicabilità in molti casi, questo sostegno finanziario rappresenta un incentivo significativo per le associazioni più piccole e contribuisce a promuovere la pratica sportiva a livello dilettantistico.

Individuazione delle mansioni

Le modifiche al Decreto legislativo 36/2021 includono disposizioni più chiare sull’individuazione delle mansioni per i lavoratori sportivi. Questo è importante perché definisce in modo preciso le responsabilità e i compiti dei lavoratori all’interno delle associazioni sportive. Ciò contribuisce a evitare ambiguità e conflitti, migliorando la gestione delle risorse umane all’interno delle organizzazioni sportive. Vediamo nel dettaglio le mansioni individuate:

  • Il lavoratore sportivo può esercitare attività anche in favore di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, anche paralimpiche, nonché CONI, CIP e Sport e Salute SPA)
  • E’ lavoratore sportivo ogni altro soggetto tesserato che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, anche paralimpiche (gli EPS devono adeguarsi a quanto previsto dalle FSN/DSA).
  • L’elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle di cui sopra, è tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • Non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale e le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

Limite delle 24 ore per le Co.Co.Co.

Le modifiche stabiliscono un limite massimo di 24 ore settimanali per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) dei lavoratori sportivi. Questa restrizione mira a proteggere i diritti dei lavoratori e a evitare abusi da parte dei datori di lavoro che potrebbero cercare di sfruttare i lavoratori sportivi con contratti precari o insufficienti.

Recupero delle prestazioni sportive occasionali

Le modifiche consentono il recupero delle prestazioni sportive occasionali senza penalizzazioni previdenziali o fiscali per i lavoratori. In caso di rapporto di lavoro occasionale si applicherà il regime ordinario e non quello agevolato sportivo. Questo è particolarmente rilevante per gli atleti che partecipano a eventi sportivi sporadici o a competizioni di breve durata, garantendo che non siano svantaggiati da un punto di vista fiscale o previdenziale.

Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, in favore di enti sportivi dilettantistici, al di fuori dell’orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, in qualità di volontari, previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza.

Qualora l’attività prestata preveda l’erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non non dovesse pervenire alcuna risposta, l’autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso). Fino all’ottenimento dell’autorizzazione, o del perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono sottoscrivere contratti e percepire compensi per attività di lavoratore sportivo.

Volontari

Il regime che regolava i volontari viene sostanzialmente confermato, con particolare riferimento alla necessità della gratuità della prestazione, del divieto assoluto di remunerazione, dell’incompatibilità della prestazione del volontario con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo e della necessità della copertura assicurativa RCT.
Le uniche variazioni sono:

  • Il rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario ha come riferimento non più “la trasferta” ma “l’attività svolta” dal volontario.
  • Viene prevista, come già previsto dal Codice del Terzo Settore, la possibilità di erogare al volontario un rimborso spese non documentato ma supportato da autocertificazione rilasciata dallo stesso entro il limite massimo di Euro 150 mensili, con la precisazione, che tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente.
  • Viene precisato che l’attività gratuita fornita dai componenti di organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è quindi compatibile con un’eventuale attività lavorativa svolta con la medesima associazione o società sportiva.

Premi

Le modifiche introducono disposizioni relative ai premi per i lavoratori sportivi, stabilendo che essi non siano considerati reddito ai fini fiscali e previdenziali e che saranno assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 20%. Questo riconoscimento dei premi come un aspetto separato dalle retribuzioni aiuta a incentivare le prestazioni sportive di alto livello senza gravare sulle finanze dei lavoratori sportivi.

Trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi

L’attuale normativa rimane invariata, stabilendo che i compensi per attività sportive fino a 15.000 Euro all’anno sono esenti da tasse. Tuttavia, se guadagni di più, sarai soggetto alle leggi fiscali regolari. Va notato che nel 2023, i compensi guadagnati nei primi sei mesi fino a 10.000 Euro, secondo le vecchie leggi ora abrogate, sono inclusi nel limite esente di 15.000 Euro.

Inoltre, i compensi per il lavoro sportivo, se sei un lavoratore autonomo o una società, non saranno soggetti ai contributi INPS se non superano i 5.000 Euro all’anno. Questo vale per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e per chi ha partita IVA, ma non per i lavoratori sportivi occasionali.

L’aggiunta importante è che tutti i compensi erogati a collaboratori sportivi autonomi nell’ambito dell’attività amatoriale, fino a un massimo di 85.000 Euro all’anno, non saranno soggetti all’IRAP, una tassa regionale sulle attività produttive.

Adeguamento degli statuti

È importante aggiornare gli attuali statuti delle associazioni in modo da soddisfare i nuovi requisiti stabiliti negli articoli 7 e 9 del decreto 36. Questi requisiti riguardano la necessità che le associazioni, oltre a gestire le attività sportive amatoriali in modo stabile e principale, possano anche svolgere altre attività collegate.
Tra queste attività “diverse” rientrano cose come la promozione pubblicitaria e la sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, bar e punti di ristoro, attività ricreative e culturali, vendita di materiale sportivo e qualsiasi altra attività che supporti finanziariamente l’attività sportiva.

Il correttivo al decreto aggiunge un nuovo paragrafo all’articolo 7, che stabilisce che se lo statuto non rispetta questi criteri, l’associazione sportiva non potrà essere iscritta o verrà cancellata dal RAS. Il limite di tempo per adeguare gli statuti fino è il 31 dicembre 2023.

Inoltre, l’articolo 9 introduce un altro paragrafo che prevede la cancellazione automatica dal Registro delle associazioni sportive per quelle associazioni che non rispettano per due anni consecutivi i criteri indicati nell’articolo 9, come i limiti quantitativi per le attività diverse da quelle sportive amatoriali, ad eccezione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti.

Locali utilizzati dalle società ed associazioni sportive

Le nuove regole stabiliscono che le sedi delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD), dove si svolgono le attività sportive amatoriali, possono essere situate in edifici destinati a usi diversi da quelli sportivi. Questa decisione è simile a quanto previsto per il Terzo Settore e consente alle associazioni sportive di utilizzare edifici con destinazioni diverse da quella sportiva, come capannoni industriali o magazzini, per le loro attività. Tuttavia, devono comunque rispettare i requisiti tecnici stabiliti dalle leggi regionali e dai regolamenti sportivi. In altre parole, le sedi sportive non devono necessariamente essere edifici progettati solo per lo sport, ma possono adattare altre strutture purché soddisfino i requisiti tecnici e sportivi previsti.

Modifiche apportate al D.lgs 36/2021

Procedura di Acquisizione della Personalità Giuridica

Le modifiche apportate tengono conto delle richieste fatte dal notariato per semplificare il processo di ottenimento della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive amatoriali. Ecco cosa cambia:

a) Ora, per ottenere la personalità giuridica, è necessario avere almeno 10.000 Euro come patrimonio. Se questi soldi non sono liquidi, il loro valore deve essere confermato da un revisore legale o da una società di revisione attraverso una perizia giurata.

b) La procedura per il mantenimento dell’integrità del patrimonio è simile a quella prevista per il Terzo Settore (e anche per le società di capitali nel codice civile). Se il patrimonio scende di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo dovrà convocare immediatamente un’assemblea dei soci per decidere come ricostituire il patrimonio minimo. Questo potrebbe avvenire tramite contributi in denaro da parte dei soci, la trasformazione dell’associazione (in un’associazione senza personalità giuridica) o lo scioglimento dell’ente.

Conclusione

Queste modifiche al Decreto legislativo 36/2021 e al Decreto legislativo 39/2021 (anche detti Correttivo Bis) promettono di offrire una serie di vantaggi per le associazioni sportive, i lavoratori sportivi e i datori di lavoro. Lo scopo è quello di semplificare le procedure amministrative, migliorare la sicurezza sul lavoro, fornire incentivi finanziari e garantire un trattamento fiscale e previdenziale equo. Queste modifiche sono finalizzate a sostenere lo sviluppo dello sport dilettantistico in Italia.

Abolizione del modello EAS

E’ stato previsto che le ASD e SSD iscritte nel RAS non saranno più tenute alla presentazione del modello EAS.

P.S.

Per approfondire determinati argomenti sono disponibili degli articoli che fanno riferimento a differenti punti del nuovo Decreto Legislativo. Nel nostro Blog puoi trovare molte informazioni ed altri approfondimenti riguardo la Riforma dello Sport e le nuove disposizioni in seguito all’entrata in vigore del 1 luglio 2023 prima e del 4 settembre 2023 dopo.

Per quanto rientrante nelle nostre capacità abbiamo cercato di mettere a disposizione la maggior parte degli strumenti utili per affrontare questi cambiamenti.
All’interno del gestionale potrai trovare infatti il calcolatore aggiornato per i compensi sportivi, l’area finanziaria con la possibilità di differenziare tra attività primaria e secondaria ed altre funzionalità utili. Navigando nel sito potrai trovare alcuni di questi strumenti ed altri documenti utili, come la bozza per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni o le bozze dei contratti per le Co.Co.Co. ed altri lavoratori sportivi. Sono tutti disponibili all’interno di questa pagina.

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