Costituire un ente sportivo: la forma giuridica
Una delle prime domande di chi intende costituire un Ente Sportivo, è “mi conviene aprire un’Associazione o una Società Sportiva”? Molto spesso questa decisione è influenzata dal “sentito dire”, dalle informazioni assunte dalla rete, dai dialoghi con altri amici/colleghi che hanno già superato questa fase, o, semplicemente, dalla disponibilità finanziaria, atteso che le differenze, sia per la costituzione e sia (ma soprattutto!) per il mantenimento possono divergere notevolmente.
Se dunque al 95% il dubbio riguarda la scelta fra associazione sportiva dilettantistica (ASD) e società sportiva dilettantistica (SSD) , vogliamo qui ricordare che, secondo l’art. 6 del DLgs 36/2021, l’ente sportivo potrà altresì costituirsi come cooperativa o come ente del terzo settore; quindi, riepilogando avremo:
- Associazione sportiva dilettantistica (che potrà anche avere, come vedremo, la personalità giuridica);
- Società di capitali (la più adottata è la società a responsabilità limitata, anche con un unico socio)
- Cooperativa
- Ente del Terzo Settore
Tipologie di ente sportivo
Associazioni sportive
Come noto a tutti gli operatori del settore, trattasi della forma giuridica più diffusa, disciplinata dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile, scelta prevalentemente per semplicità di costituzione (non è richiesto l’intervento del Notaio, facsimili di Atti costitutivi e Statuti sono messi a disposizione pressoché da tutte le Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva); le spese di registrazione sono fisse (euro 200,00) e non servono le marche da bollo (cosa richiesta invece alle associazioni culturali); né serve un patrimonio minimo, requisito invece necessario in caso si intendesse acquisire la personalità giuridica; infine, il relativo impegno contabile, considerati i regimi agevolati riservati allo sport dilettantistico e le numerose piattaforme gestionali presenti sul mercato (vedi Golee) che possono supportare efficacemente coloro che si dedicano all’amministrazione dell’Ente; pacifico che i Professionisti serviranno sempre per la consulenza, elaborazione dei dichiarativi e, dopo la Riforma del Lavoro Sportivo, ricorrendone i presupposti, dei cedolini paga.
Sulla falsariga di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore , l’art. 14 del DL.gs 39/2021 ha previsto una modalità semplificata di riconoscimento della personalità giuridica da parte delle associazioni ottenibile con l’iscrizione al RAS (Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche); a questo argomento sarà dedicato uno specifico focus; basti qui dire, per intanto, che uno dei principali motivi di preoccupazione che hanno sempre tenuto alto il dibattito fra gli operatori del settore (Presidente, consiglieri, ecc.) è stato il legame fra l’Associazione e la responsabilità patrimoniale collegata alla legale rappresentanza, responsabilità pure estendibile anche nei riguardi di coloro che avessero agito in nome e per conto dell’ente.
Società di capitali sportive
L’Ente sportivo può anche costituirsi sotto forma di Società di capitali di cui al Libro V, Titolo V del Codice Civile, ovvero società a responsabilità limitata (srl), ampiamente la più diffusa, società per azioni (spa), sapa (società in accomandita per azioni; tutte queste Società sono regolate dalle disposizioni del Codice Civile, sebbene facciano proprie alcune norme relative agli enti sportivi dilettantistici (distribuzione degli utili, distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, democraticità dell’assetto interno, ecc. ecc.).
A differenza delle Associazioni, le Società Sportive necessitano, per la loro costituzione, dell’intervento di un Notaio il cui costo può variare dalle 1500,00 alle 2.000,00 euro; l’architettura contabile da adottare sarà quello della contabilità ordinaria ed i compensi per il Commercialista dipendono da molteplici fattori (volume d’affari, complessità delle attività esercitate, organizzazione interna dell’Ente) e potranno per questi motivi variare in modo sensibile partendo comunque da non meno di 3.000,00/anno per le contabilità più semplici; la forma della società sportiva viene generalmente preferita dalle strutture più complesse. con base sociale (numero soci) ridotta, ma soprattutto allorché si voglia segmentare e tenere distinto il patrimonio dell’Ente da quello del Legale rappresentante.
Società cooperative sportive
A seguito della modifica dell’art. 6 del DLgs 36/2021, il DLgs 163/2022 il Legislatore ha reintrodotto tra le forme giuridiche possibili, quella della Società Cooperativa di cui al Libro V, Titolo VI del Codice Civile; il modello della cooperativa è scarsamente utilizzato in quanto, a parità di vantaggi delle altre forme adottabili (ad esempio il regime agevolato ex lege 398/91) deve sottostare ad ulteriori adempimenti quali la revisione ordinaria e l’ispezione straordinaria.
Enti del terzo settore
L’art. 6, comma 1, lettera c bis del DL.gs 36/21, inserito dal DLgs 163/2022 individua esplicitamente fra le forme giuridiche ammissibili quella dell’Ente del terzo settore (ets) costituito ai sensi dell’aart. 4, comma 1, del DLgs 117/2017 che eserciti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Il motivo dell’inclusione di tali soggetti nasce dalla necessità di rendere compatibili le riforme dello Sport e del Terzo settore.
Principalmente, il modello organizzativo delle APS (associazione di promozione sociale) è quello maggiormente adatto per le associazioni sportive dilettantistiche, considerata la disciplina fiscale di favore riservata loro.
Quale forma di ente sportivo adottare?
Per quanto sin qui detto, non è possibile, in astratto, suggerire un modello di ente associativo fra quelli sin qui visti; occorrerà di volta in volta considerare i profili dei soci fondatori, la propensione al rischio (seppur nel non profit, siamo pur sempre in presenza di “imprese”), la mission deducibile dallo Statuto Sociale, i modelli organizzativi che si intendono adottare, gli investimenti iniziali, la strategia finale.
Studio Leonardo Ambrosi & Partners
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