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Il rimborso spese forfettario ai volontari sportivi

La figura del volontario sportivo nella Riforma dello Sport

I volontari sportivi rappresentano una componente fondamentale del tessuto sportivo dilettantistico italiano. L’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 definisce i volontari come soggetti “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per lo svolgimento, in generale, delle attività sportive, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro”. È cruciale distinguere questa figura dal lavoratore sportivo, la cui prestazione è di natura onerosa.

Il rimborso forfettario: una novità della Riforma

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Riforma dello Sport è la disciplina dei rimborsi spese riconosciuti a questi volontari. L’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, nella sua versione attuale modificata dal D.L. 71/2024 (convertito in Legge 106/2024), prevede la possibilità per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute dai volontari in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.

Eventi sportivi riconosciuti: un requisito imprescindibile

Tali manifestazioni ed eventi devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA), dagli Enti di promozione sportiva (EPS), anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa. Questa specificità evidenzia come il rimborso forfettario sia strettamente legato alla partecipazione attiva del volontario a eventi sportivi ufficialmente riconosciuti.

Chi definisce cosa può essere rimborsato

L’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 attribuisce un ruolo significativo agli organismi sportivi deputati al riconoscimento delle manifestazioni (FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e salute) nel definire, attraverso proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato che possono essere oggetto di rimborso forfettario.

Limite mensile e obblighi di comunicazione

Il limite massimo complessivo dei rimborsi forfettari erogabili al singolo volontario è di 400,00 euro mensili.

Un adempimento obbligatorio per gli enti sportivi dilettantistici che erogano rimborsi forfettari è la comunicazione dei nominativi dei volontari e degli importi corrisposti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. L’articolo 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 120/2023 (c.d. Correttivo-bis), stabilisce che tale comunicazione deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento in cui si è svolta la prestazione sportiva del volontario. È importante sottolineare che, ai fini della comunicazione, rileva il periodo in cui si è svolta la prestazione.

Rilevanza fiscale e previdenziale dei rimborsi forfettari

I rimborsi forfettari ai volontari concorrono al superamento del limite di euro 5.000 relativo alla franchigia previdenziale per i compensi percepiti dai lavoratori sportivi. Analogamente, anche se i rimborsi forfettari non sono fiscalmente imponibili entro i limiti, essi sono rilevanti ai fini del superamento della soglia di 15.000 euro annui prevista dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 per l’esenzione fiscale dei compensi nello sport dilettantistico. Per tale ragione, è consigliabile che l’associazione o società sportiva erogante, al fine di monitorare il superamento delle soglie, acquisisca un’autocertificazione dal volontario riguardo altri eventuali incassi percepiti a titolo di:

  • Compensi in qualità di lavoratore sportivo;

  • Compensi in qualità di co.co.co. amministrativo gestionale in ambito sportivo;

  • Compensi per attività arbitrali a seguito di designazioni;

  • Compensi per prestazioni autonome professionali sportive con partita iva;

  • Rimborsi spese forfettari per attività di volontariato in ambito sportivo;

  • Compensi per prestazioni autonome occasionali sia in ambito sportivo che extra-sportivo.

Rimborso forfettario vs. rimborsi analitici

È fondamentale distinguere i rimborsi forfettari dai rimborsi analitici. Questi ultimi non prevedono un limite mensile predefinito di 400,00 euro, ma devono essere analiticamente documentati. I rimborsi analitici, inoltre, non sono necessariamente vincolati alla partecipazione a specifiche manifestazioni o eventi sportivi, potendo riferirsi a qualsiasi prestazione svolta dal volontario sportivo, purché autorizzata o incaricata dal sodalizio e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Attenzione al rischio di riqualificazione del volontariato

Le ASD/SSD devono prestare molta attenzione all’eventuale rischio di riqualificazione della figura del volontario qualora i rimborsi forfettari vengano erogati in maniera sistematica e al massimo dell’importo consentito, senza una reale connessione con l’effettiva partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi. Questo modo di operare potrebbe essere interpretato come un tentativo di aggirare la normativa sul lavoro, con il rischio di contestazioni da parte degli enti preposti ai controlli.

Incompatibilità tra volontariato e lavoro sportivo retribuito

Infine, si ricorda che l’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce un regime di incompatibilità tra la prestazione di lavoro sportivo retribuito e l’attività di volontariato svolta in favore della medesima Associazione o Società Sportiva Dilettantistica.

Studio Leonardo Ambrosi & Partners

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