Introduzione
Il quesito sulla compatibilità tra la figura di un lavoratore sportivo e quella di un dirigente volontario all’interno di un’associazione è un tema comune nelle realtà sportive di piccole dimensioni.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, ci sono dubbi riguardo a questa situazione: è possibile che il lavoratore sportivo, che ricopre una carica dirigenziale, possa ricevere un compenso?
Primi chiarimenti
La risposta a questa domanda è complessa e richiede una valutazione attenta, data la delicatezza degli aspetti coinvolti. Nonostante la riforma non disciplini espressamente questa specifica situazione, è necessario esaminarla attentamente.
Se il dirigente o un membro del consiglio direttivo svolge anche mansioni retribuite come tecnico o istruttore (ora definito come lavoratore sportivo) all’interno della stessa associazione, è importante verificare che ciò non sia vietato dallo statuto dell’associazione. Inoltre, bisogna considerare se il dirigente o il consigliere riceve una remunerazione per la carica ricoperta o se questa è a titolo gratuito.
Caso n.1
Nel caso in cui la carica dirigenziale sia non retribuita, alcuni interpreti ritengono possibile l’incompatibilità con l’attività lavorativa del lavoratore sportivo secondo l’articolo 29 del d.lgs. 36/21.
Questo articolo stabilisce che le prestazioni dei volontari all’interno delle associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, e altri enti correlati, sono comprese nell’attività sportiva dilettantistica e non devono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Possono essere rimborsate solo le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal comune di residenza del volontario. Inoltre, le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Tuttavia, alcune interpretazioni non sembrano adeguatamente considerare la definizione di volontario espressa dal legislatore. Infatti, l’attività di volontariato comprende anche l’esercizio della titolarità di una carica sociale, purché sia strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. Questo principio è stato applicato al Codice del Terzo Settore, ma sembra discutibile applicarlo allo sport.
Pertanto, non sembra esserci incompatibilità tra la carica e l’attività lavorativa in ambito sportivo.
Caso n.2
Nel caso in cui il dirigente riceva un compenso per la carica dirigenziale, purché tale compenso sia deliberato dall’organo statutariamente deputato (con l’astensione del soggetto interessato) e sia distintamente separato dal compenso per l’attività di istruttore o allenatore, sembrerebbe non esserci incompatibilità.
In sintesi, la compatibilità tra la figura di lavoratore sportivo e quella di dirigente all’interno di un’associazione dipende dalla natura della carica (retribuita o gratuita) e da come questa sia regolamentata nello statuto dell’associazione. Una corretta interpretazione delle disposizioni normative vigenti e delle regole statutarie è fondamentale per valutare con precisione la situazione e adottare le giuste misure.