Disposizione generale – Articolo 148, comma 1, TUIR
Le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali non sono considerate commerciali se rese nei confronti degli associati o dei partecipanti. Le somme versate da entrambi i suddetti soggetti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono dunque a formare il reddito complessivo del sodalizio.
Disposizione speciale – Articolo 148, comma 3, TUIR
Premesso che anche le SSD, in forza dell’art. 90, comma 1, della L. 289/2002, possono applicare le disposizioni tributarie previste dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR, non si considerano commerciali quelle attività:
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svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
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effettuate verso pagamento dei cosiddetti corrispettivi specifici
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rese nei confronti di iscritti/associati ad altre realtà che svolgono la medesima attività e che risultano affiliate al medesimo Organismo (FSN – EPS – DSA)
Clausole statutarie necessarie per il beneficio
Al fine di usufruire del beneficio di cui al comma 3 è necessario che i sodalizi prevedano nei propri statuti le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili/avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
b) in caso di scioglimento obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente
c) effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente, entro i termini statutari, un rendiconto economico e finanziario
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea, criteri di ammissione ed esclusione degli associati o dei soci
f) intrasmissibilità, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, della quota associativa e non rivalutabilità della stessa
Somministrazione di alimenti e bevande
In generale la somministrazione di alimenti e bevande è da considerarsi commerciale. Tuttavia il legislatore (art. 148, comma 5, del TUIR), per quelle ASD iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ha previsto la decommercializzazione di tale attività se svolta, nei confronti dei propri associati, presso le sedi in cui viene esercitata l’attività istituzionale.
I contributi pubblici
Spesso una parte rilevante delle risorse indispensabili agli enti non commerciali per lo svolgimento delle attività statutarie derivano dai contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Federazioni ecc.). Ai fini reddituali, occorre distinguere tra:
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Somme versate a fondo perduto: fatto salvo che non siano destinate al sostegno di un’attività commerciale, non sono imponibili ai fini IRES
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Somme versate a titolo di corrispettivo: secondo quanto previsto dall’art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti dalle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività istituzionali
Contributi senza convenzione
In assenza di convenzione i contributi che hanno natura di corrispettivo, ravvisandosi una controprestazione (sinallagma) da parte dei soggetti coinvolti, devono essere assoggettati a IRES.
Per entrambe le suddette fattispecie (fondo perduto o corrispettivo) è essenziale che la parte erogante evidenzi espressamente nella delibera di erogazione la finalità istituzionale della somma corrisposta. Diversamente si ritiene che l’importo debba interamente concorrere alla determinazione del reddito imponibile.
Le SSD e la natura commerciale dei contributi
Si sottolinea infine che, in riferimento a quei sodalizi sportivi dilettantistici costituiti sotto forma di società di capitali (SSD, cooperative ecc.), l’ammontare delle somme imponibili è determinato in base al principio di attrazione di tutte le fonti reddituali nell’ambito del reddito d’impresa. Pertanto in tale fattispecie i contributi pubblici e le liberalità mantengono sempre una natura commerciale (CM 18/E/2018).
Studio Leonardo Ambrosi & Partners
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