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Tutela Assicurativa per Lavoratori Sportivi Co.Co.Co

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Sommario

In questo articolo scopriremo i recenti cambiamenti nella tutela assicurativa per i co.co.co., ovvero lavoratori sportivi in collaborazione coordinata e continuativa.

Introduzione

Nel complesso mondo del lavoro sportivo, la copertura infortunistica non segue una regola comune per tutte le tipologie di lavoro. Mentre per i dipendenti è obbligatoria l’assicurazione INAIL, la situazione era diversa per i lavoratori sportivi in collaborazione coordinata e continuativa, noti come Co.Co.Co.

Tuttavia, importanti cambiamenti sono intervenuti con l’entrata in vigore del d.lgs. 120/23 (correttivo-bis) dal 5 settembre scorso. Queste modifiche hanno portato all’esenzione dall’INAIL per tutti i rapporti di lavoro sportivo instaurati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le modifiche

L’art. 34, comma 3 del d.lgs. 36/21 offre una chiara direttiva:

Per i lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Questi cambiamenti hanno lo scopo di evitare duplicazioni nei costi assicurativi, considerando l’obbligo di tesseramento per i lavoratori sportivi. Questo tesseramento già fornisce una tutela obbligatoria in base alla disposizione sopracitata.

In risposta alle richieste delle commissioni parlamentari, il decreto correttivo ha stabilito l’obbligatorietà dell’assicurazione INAIL solo per i lavoratori sportivi dipendenti, mentre per i Co.Co.Co. rimane obbligatoria esclusivamente la copertura infortunistica prevista dal tesseramento.

Tuttavia, è importante notare che le linee guida per la gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS) non sono state ancora aggiornate su questo aspetto. Pertanto, tutte le indicazioni riguardanti l’Assegnazione Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL nel RAS sono obsolete, poiché gli enti sportivi dilettantistici non sono tenuti all’iscrizione all’INAIL per quanto riguarda i Co.Co.Co. di lavoro sportivo. In pratica, il campo Pat INAIL nella procedura di comunicazione nel registro può essere lasciato vuoto, con la sequenza “00000000”, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia aperto una posizione INAIL.

Per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (atleti, dirigenti e tecnici), l’articolo 51 della legge 289/02 copre infortuni avvenuti durante l’attività sportiva che portino alla morte o a una disabilità permanente.

Tuttavia, i dettagli specifici, come modalità di iscrizione, natura delle prestazioni e premi assicurativi, sono definiti nei decreti attuativi della Presidenza del Consiglio. Questi decreti stabiliscono le condizioni delle convenzioni tra gli organismi affilianti e le compagnie assicurative a favore dei loro tesserati.

Il rapporto contrattuale tra gli organismi affilianti e le compagnie assicurative è definito come un’assicurazione “per conto di chi spetta”. Gli organismi affilianti, noti come soggetti obbligati o contraenti, sono responsabili della stipula dell’assicurazione obbligatoria per conto e nell’interesse dei loro tesserati, definiti soggetti assicurati.

Quanto alle coperture e alle prestazioni, queste possono variare in base alle specifiche condizioni contrattuali di ciascuna polizza stipulata dagli organismi affilianti. Gli infortuni coperti devono essere verificati in base alle norme stabilite da ciascuna compagnia assicurativa.

Il riassunto

In sintesi, l’assicurazione obbligatoria, come previsto dal decreto del 6.10.2011:

  • Copre infortuni durante le attività sportive, gli allenamenti e le azioni preliminari e finali delle gare ufficiali, così come l’attività dei tecnici e dirigenti nell’organizzazione sportiva.
  • È valida solo per i tesseramenti con data certa antecedente all’infortunio, in base alle previsioni delle polizze e alle modalità di tesseramento dell’organismo affiliante.
  • Si applica senza limiti di età e in tutto il mondo, purché le attività siano conformi ai regolamenti sportivi e agli accordi dei soggetti obbligati, stabiliti in data certa prima dell’evento che ha causato l’infortunio.
  • Include gli infortuni durante gli allenamenti, anche individuali, purché autorizzati dall’organizzazione sportiva.
  • Non copre gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci, sostanze stupefacenti non terapeutiche o sostanze dopanti in violazione delle norme.

Le prestazioni esatte variano in base alle singole polizze, ma in generale, l’assicurazione prevede un capitale in caso di morte e indennizzi per l’invalidità permanente, con alcune polizze che offrono ulteriori prestazioni o riduzioni di franchigia.

Infine, ricorda che il diritto all’indennizzo assicurativo è soggetto a una prescrizione biennale, e l’assicurato deve denunciare l’infortunio all’assicuratore entro i termini previsti dal contratto.

In conclusione, le modifiche legislative recenti hanno apportato importanti cambiamenti nell’assicurazione dei lavoratori sportivi Co.Co.Co.
Assicurarsi di comprendere le nuove regole e di avere una copertura adeguata è fondamentale per garantire la protezione finanziaria in caso di infortuni.

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