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Sport e tutela dei minori: quando le ASD/SSD sono obbligate a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale

La Riforma del Lavoro Sportivo (D.Lgs. 36/2021), entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto nuovi obblighi in capo agli enti sportivi in materia di salute, sicurezza sul lavoro e tutela dei minori. Tra questi, spicca l’obbligo di acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale per tutti i lavoratori impiegati in attività che comportano contatti diretti e regolari con bambini e ragazzi. Si tratta di un adempimento fondamentale per garantire ambienti sportivi sicuri, che non può essere assolutamente sottovalutato da parte delle associazioni e società sportive. Analizziamo di seguito le regole da seguire per non incorrere in sanzioni.

Cos’è il certificato penale per contatti con minori

Cos’è il certificato penale per contatti con minori

In base a quanto stabilito dall’art. 33, comma 7, del D.Lgs. 36/2021, le associazioni e società sportive che impiegano persone a contatto diretto e regolare con minori devono acquisire il certificato penale del casellario giudiziale. In particolare, la norma (art. 25 bis DPR 313/2002; art. 2 D.Lgs. 39/2014) prevede che:

Il certificato del casellario giudiziale, deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Tale attestazione consente pertanto di accertare che il lavoratore/collaboratore che si vuole contrattualizzare, non sia stato condannato per i reati di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) o adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), né sia destinatario di sanzioni interdittive connesse ad attività a contatto con minori.

Si tratta di un obbligo già previsto per la generalità dei datori di lavoro/committenti e oggi espressamente esteso anche all’ambito sportivo, nel quale è frequente la presenza di soggetti minorenni e dove la tutela dell’integrità dei giovani assume un valore prioritario.

Quali rapporti di lavoro sono soggetti all’obbligo

L’obbligo sorge ogniqualvolta si instauri un rapporto di lavoro, anche autonomo, per lo svolgimento di attività professionali organizzate con contatti diretti e regolari con minori.

Pertanto, sono inclusi anche i collaboratori coordinati e continuativi, sia sportivi che amministrativo-gestionali, nonché altre forme contrattuali che implichino la presenza continuativa con bambini o ragazzi.

Sebbene la circolare n. 9/2014 del Ministero del Lavoro limiti formalmente l’obbligo ai rapporti di lavoro “in senso stretto”, è fortemente raccomandato richiedere il certificato anche ai volontari sportivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, in un’ottica di prevenzione e responsabilità organizzativa.

Modalità operative per la richiesta

L’ente sportivo (ASD/SSD) deve presentare la richiesta del certificato penale agli uffici locali del casellario giudiziale, utilizzando l’apposito Modello n. 3-bis, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia.

In alternativa, è possibile effettuare la richiesta anche in modalità telematica.

Per le ASD/SSD sono previste agevolazioni in merito all’applicazione dell’imposta di bollo e dei diritti amministrativi.

In attesa del rilascio del certificato, l’ente sportivo può procedere provvisoriamente all’assunzione, acquisendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, con la quale lo stesso attesti l’assenza di condanne o di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

Sanzioni amministrative previste: da 10.000 a 15.000 euro

Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di acquisizione del certificato è soggetto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 39/2014, a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 967/2021, ha precisato che:

  • se l’assunzione avviene contestualmente per più lavoratori senza certificato, la sanzione è unica, ma la pluralità dei soggetti coinvolti incide sulla gravità del fatto e sulla determinazione della sanzione;
  • se invece le assunzioni sono effettuate in momenti diversi, la sanzione è autonoma per ciascun lavoratore.

Conclusione

L’obbligo di richiedere il certificato penale non è un mero formalismo burocratico, ma rappresenta una misura concreta di prevenzione e tutela dei minori.

Le ASD e SSD, per garantire un ambiente sportivo sicuro e conforme alla legge, devono pertanto integrare questa verifica nei propri processi di selezione e gestione del personale.

Alessio Colombo

Consulente del Lavoro “Paserio & Partners”
Specializzato in diritto del lavoro sportivo

Website – Lavoro sportivo Paserio & Partners
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0331.775220 – 340.9992353

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