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INAIL e collaboratori: quando scatta l’obbligo assicurativo per ASD e SSD?

La Riforma del Lavoro Sportivo ha introdotto importanti novità anche sul fronte della tutela assicurativa INAIL, ridefinendo obblighi e responsabilità per ASD e SSD.
Eppure, ancora oggi, molte realtà sportive hanno le idee confuse: c’è chi assicura tutti, anche quando non è necessario, e chi invece non assicura nessuno, rischiando sanzioni e recuperi contributivi. Il risultato è spesso una gestione incerta e improvvisata di un tema che, al contrario, richiede attenzione e competenza.

Capire quando scatta davvero l’obbligo INAIL, per quali collaboratori e con quali modalità, è oggi fondamentale per evitare errori e tutelare l’ente sportivo.

Solo con un quadro chiaro e completo si possono prevenire conseguenze spiacevoli e garantire alla società sportiva una gestione corretta e sicura dei rapporti di collaborazione.

La copertura assicurativa INAIL

La tutela INAIL è la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Serve a proteggere il lavoratore quando subisce un infortunio durante l’attività svolta oppure al verificarsi di una malattia di carattere professionale.

In caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL garantisce, a seconda dei casi:

  • indennità economica per il periodo di assenza;
  • cure mediche e riabilitative;
  • rendita nei casi di invalidità permanente;
  • tutela ai familiari in caso di infortunio mortale.

In sintesi, è una forma di sicurezza sociale che tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro o committente, evitando che l’ente debba farsi carico direttamente dei costi legati all’infortunio.

Tutela INAIL per i collaboratori di ASD/SSD

La disciplina dell’assicurazione INAIL nel mondo dello sport dilettantistico presenta oggi sfumature operative: non basta più considerare automaticamente i collaboratori come tutti esclusi o tutti coperti, ma è necessario verificare caso per caso la natura giuridica del rapporto di collaborazione.

Vediamo di seguito le varie casistiche

  1. Collaboratore coordinato e continuativo “sportivo”
    Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo (co.co.co sportivo), e quindi relativamente alle figure previste dall’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, ecc.), con comunicazione al RASD, l’obbligo assicurativo INAIL è escluso.
    Infatti, ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ossia l’assicurazione sportiva privata prevista in ambito federale che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
  2. Collaboratore coordinato e continuativo “amministrativo-gestionale”
    Qualora l’ente sportivo sottoscriva collaborazioni coordinate e continuative di carattere “amministrativo-gestionale”, l’assicurazione INAIL è invece obbligatoria. È bene ricordare che tale tipologia contrattuale può essere utilizzata, nel rispetto dei requisiti di legge, per l’esecuzione di compiti tipici riguardanti, ad esempio, la gestione della segreteria, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della piccola contabilità
  3. Collaboratore coordinato e continuativo “puro”
    Nell’ipotesi in cui vengano instaurati contratti di collaborazione coordinata e continuativa “puri” o nella forma ordinaria, ossia non riferiti a lavoratori sportivi in senso stretto, l’obbligo assicurativo sussiste. Ci riferiamo a tutti quei casi in cui viene sottoscritto un classico contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza applicazione delle soglie di esenzione previdenziale e fiscale (5.000 euro per l’INPS e 15.000 euro ai fini fiscali). Si tratta, ad esempio, di collaborazioni che possono avere ad oggetto l’attività di tenuta del sito internet, gestione dei social network, progettazione di eventi e/o tornei, oppure in tutti quei casi in cui il lavoratore sebbene svolga una prestazione sportiva, è escluso dall’applicazione del co.co.co. sportivo, poiché carente di qualche requisito previsto per legge.

Assicurazione INAIL e lavoro dipendente

Nel caso di lavoratori dipendenti, l’assicurazione INAIL rappresenta un obbligo inderogabile previsto dalla legge (D.P.R. n. 1124/1965), di conseguenza la tutela assicurativa INAIL è sempre obbligatoria.

Tutti i datori di lavoro, comprese le ASD e SSD, devono quindi assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che possano derivare dallo svolgimento dell’attività.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli istruttori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato, gli addetti alla manutenzione o alla pulizia degli impianti, i custodi, nonché tutto il personale tecnico o amministrativo.

Cosa comporta l’obbligo assicurativo INAIL a carico della ASD/SSD?

Quando un’associazione o società sportiva rientra nei casi in cui l’assicurazione INAIL è obbligatoria, deve adempiere a specifici adempimenti amministrativi e contributivi.
In particolare, l’ente sportivo deve:

  • aprire una posizione assicurativa INAIL (PAT) se non già presente;
  • denunciare l’inizio dell’attività soggetta all’assicurazione;
  • inquadrare correttamente i collaboratori assicurabili, indicando la lavorazione rischiosa svolta e la retribuzione imponibile;
  • versare i premi assicurativi calcolati in base alle tariffe INAIL a seguito della relativa autoliquidazione;
  • denunciare gli eventuali infortuni entro i termini previsti dalla legge (generalmente 2 giorni dall’evento).

Tabella riassuntiva

Tipologia contrattualeTutela INAIL
Co.co.co. sportivo (art. 25 D.Lgs. 36/2021)Esclusa
Co.co.co. amministrativo-gestionaleObbligatoria
Co.co.co. "puro"Obbligatoria
Lavoratore dipendenteObbligatoria

Per evitare errori interpretativi e garantire una gestione corretta degli adempimenti, è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati, come i Consulenti del Lavoro, in grado di valutare caso per caso gli obblighi assicurativi e guidare le ASD e le SSD verso una piena conformità normativa.

Alessio Colombo

Consulente del Lavoro “Paserio & Partners”
Specializzato in diritto del lavoro sportivo

Website – Lavoro sportivo Paserio & Partners
[email protected]

0331.775220 – 340.9992353

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