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Riforma dello Sport: le nuove regole per i rimborsi spesa

Sommario

Introduzione

Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro Sportivo, a partire dal 1 luglio, sono stati introdotti importanti cambiamenti riguardanti i rimborsi spese di trasferta per i volontari e i lavoratori del settore sportivo.

La riforma ha delineato chiaramente le differenze tra i volontari, che operano gratuitamente con il rimborso delle spese sostenute, e i lavoratori che ricevono un compenso per le attività svolte.

In questo articolo, esploreremo le nuove regole per i rimborsi spese di trasferta, analizzando le diverse modalità di rimborso per le diverse categorie di collaboratori sportivi.

Cosa si intende per trasferta?

Il concetto di trasferta è diverso per volontari e lavoratori del settore sportivo:

Per i volontari, la trasferta è definita come il trasferimento al di fuori del comune di residenza. In questo caso, possono essere rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi agli spostamenti tra abitazione e luogo di svolgimento dell’attività di volontariato, purché in comuni diversi dalla residenza del volontario. Sono inoltre rimborsabili le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni e missioni autorizzate al di fuori della sede del sodalizio sportivo, sempre se in comune diverso dalla residenza del volontario.

Per i lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), la trasferta è valutata rispetto alla sede di lavoro indicata nel contratto. In questo caso, non possono essere rimborsate le spese di trasferimento relative al percorso casa-lavoro, ma possono essere rimborsate le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni sportive o missioni autorizzate al di fuori della sede di lavoro.

Rimborso spese per i volontari sportivi

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite, e il rimborso delle spese è concesso solo per le trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza. Vi sono tre modalità di rimborso per documentare le spese sostenute:

  1. Nota a piè di lista: Si devono indicare luogo, data e motivo della trasferta e riepilogate le spese sostenute, allegando i documenti giustificativi di spesa.
  2. Indennità chilometrica: È ammessa nel caso di utilizzo del proprio veicolo da parte del volontario. L’importo è calcolato in base al tipo di veicolo e alla distanza effettivamente percorsa, seguendo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
  3. Autocertificazione (in attesa di conferma definitiva): Potrebbe essere prevista, simile a quella già esistente per il terzo settore, per le spese sostenute dai volontari, ma con un limite massimo di 150 euro mensili. Questa modalità deve essere deliberata preventivamente dall’organo sociale competente del sodalizio sportivo.

Rimborso spese per i lavoratori

Per i lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, le regole di rimborso spese di trasferta sono regolate dall’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e sono estese anche ai co.co.co.

Ai fini della determinazione della soglia di franchigia fiscale di €15.000 annui, stabilita per i lavoratori sportivi, i rimborsi spese che non concorrono alla formazione del reddito sono i seguenti:

  • Indennità forfetaria di trasferta per vitto e alloggio: Fino a un massimo di €46,48 al giorno (€77,47 per trasferte all’estero). L’importo può essere ridotto se il datore di lavoro fornisce gratuitamente o rimborsa analiticamente una o entrambe le spese.
  • Rimborso piè di lista per viaggio e trasporto: Il lavoratore deve presentare una distinta allegando i documenti giustificativi di spesa (biglietto, ticket autostradale, parcheggio, ecc.). Sono comprese anche le indennità chilometriche per l’utilizzo della propria autovettura, nei limiti delle tariffe ACI.

Per le spese eccedenti i limiti sopra indicati o non documentate correttamente, queste concorrono alla formazione del reddito e non sono considerate esenti fiscalmente.

Rimborso spese per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi, inclusi i lavoratori sportivi con partita IVA, possono portare in detrazione le spese di trasferta, vitto e alloggio, analiticamente nel regime ordinario o con l’abbattimento forfettario dei costi nel regime forfettario.

In conclusione, la Riforma del Lavoro Sportivo ha introdotto nuove regole per i rimborsi spese di trasferta per i volontari e i collaboratori sportivi. È importante comprendere le diverse modalità di rimborso e aderire alle regole fiscali appropriate per garantire una gestione contabile corretta e trasparente. Assicurarsi di consultare un esperto fiscale o un commercialista per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge.

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