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Le collaborazioni amministrativo-gestionali nelle ASD/SSD: le regole da seguire e gli errori da non commettere

La Riforma del Lavoro Sportivo ha offerto nuovamente la possibilità agli enti sportivi dilettantistici (ASD/SSD), di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che al pari delle collaborazioni sportive godono di particolari benefici contributivi e fiscali. Vediamo nel dettaglio in quali casi è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale e soprattutto gli errori da non commettere da parte delle ASD e delle SSD.

Chi sono i collaboratori amministrativo-gestionali?

Ai sensi dell’art. 37 della Riforma del Lavoro Sportivo (D.Lgs. 36/2021), le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, ricorrendone i presupposti, possono instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. Si tratta in particolare di veri e propri rapporti di lavoro, e quindi attività remunerate, basate su un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co.co.co”), grazie alle quali gli organismi sportivi possono correttamente inquadrare figure che, a titolo non professionale, anche se continuativo, forniscono all’ente particolari prestazioni di carattere amministrativo e gestionale, senza vincolo di subordinazione. Ci riferiamo, nello specifico, a tutte quelle attività fondamentali per qualsiasi associazione o società sportiva, che ad esempio, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, riguardano i compiti tipici di:

  • segreteria
  • raccolta delle iscrizioni
  • tenuta della cassa
  • tenuta della contabilità

ma anche attività di archivio, raccolta documentale, prima informazione, gestione dei rapporti con la Federazione o con i professionisti (Commercialista, Consulente del Lavoro, Notaio, ecc.), ecc.

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In quali casi non è possibile utilizzare la collaborazione amministrativo-gestionale?

Per espressa previsione normativa, l’ente sportivo non può sottoscrivere un contratto di collaborazione amministrativo-gestionale, nel momento in cui, tali prestazioni amministrative sono esercitate da soggetti che già forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ciò significa ad esempio, che, Commercialisti o Consulenti del Lavoro, non potranno essere inquadrati come collaboratori amministrativo-gestionali da parte di una ASD/SSD, in quanto la loro attività principale ha ad oggetto le medesime attività esercitate come professionisti.

I rischi maggiori: receptionist, addetti al desk, front/back office e “commerciali”

Il contratto di collaborazione amministrativo-gestionale non può essere utilizzato, da parte di una ASD/SSD, nei confronti di soggetti che di fatto svolgono attività impiegatizie (come receptionist, addetti al desk, addetti all’attività commerciale, front/back office, ecc.) alle dipendenze e sotto la direzione dei responsabili della ASD/SSD. In tal caso, infatti, venendo meno il requisito essenziale dell’autonomia organizzativa (c.d. “coordinamento”), il rapporto di lavoro in esame non potrà che ricadere nell’ambito di un lavoro subordinato.

La collaborazione amministrativo-gestionale, infatti, è genuina solo nel momento in cui, tra l’associazione o la società sportiva e il collaboratore, esiste accordo sostanziale che permetta al lavoratore di godere di spazi di autonomia organizzativa nello svolgimento della prestazione lavorativa e che consenta allo stesso di coordinarsi con la società, senza subirne il potere direttivo, in modo passivo e vincolate.

In particolare, in tutti i casi in cui il collaboratore amministrativo-gestionale è obbligato, ad esempio a:

  • eseguire la prestazione ricevendo ordini e direttive stringenti;
  • rispettare rigorosamente determinati orari e luoghi di lavoro;
  • chiedere l’autorizzazione per assentarsi (come nel caso di ferie o permessi);
  • reperire un sostituto in caso di assenza;

oppure, è soggetto a procedimenti e a provvedimenti disciplinari, tale rapporto potrà essere contestato e il lavoratore potrà aver diritto ad ottenere un inquadramento come lavoratore dipendente con evidenti gravi conseguenze economiche (e non solo) a carico della ASD o della SSD.

Pertanto, specialmente, per impianti sportivi strutturati, palestre, piscine e centri fitness / wellness è fondamentale valutare attentamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei propri collaboratori, per evitare contestazioni tanto dai lavoratori, quanto dagli organi ispettivi.

Nessuna presunzione di genuinità della collaborazione entro le 24 ore settimanali

Diversamente da quanto previsto per i collaboratori sportivi, alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, peraltro non sia applica la presunzione di genuinità del rapporto di lavoro autonomo (nella forma della co.co.co.), pertanto, in caso di contestazioni, l’ente sportivo non potrà rivendicare la presunzione legale prevista dall’art. 28 comma 2 del D. Lgs. 36/2021.

Quali sono i vantaggi contributivi e fiscali delle collaborazioni amministrativo-gestionali?

Chiarito quindi quali sono i casi in cui è possibile (o non) utilizzare i contratti di collaborazione amministrativo-gestionale, analizziamo ora quali sono i vantaggi offerti dalla normativa sportiva dal punto di vista previdenziale (contributi INPS) e fiscale (applicazione delle imposte). Pur non essendo compreso nella nozione di “lavoratore sportivo”, al collaboratore amministrativo-gestionale vengono applicate le medesime soglie di esenzione contributiva e fiscale previste per i collaboratori coordinati e continuativi sportivo, ossia:

  • compensi fino a 5.000 euro annui, sono integralmente esenti dal punto di vista dei contributivi previdenziali e assistenziali INPS;
  • compensi imponibili fino a 15.000 euro annui risultano esenti dal punto di vista fiscale.

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Obbligo assicurativo INAIL

A differenza delle collaborazioni sportive, i collaboratori amministrativo-gestionali sono assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL previsto a tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Pertanto, in assenza di una posizione INAIL già esistente, un ente sportivo (ASD/SSD) intenzionato a sottoscrivere delle collaborazioni amministrativo-gestionali, dovrà preventivamente richiedere all’INAIL all’apertura di una specifica posizione (PAT – Posizione Assicurativa Territoriale), e versare il relativo premio assicurativo nei termini previsti.

Adempimenti ulteriori: Comunicazione preventiva, redazione e sottoscrizione del contratto, elaborazione del LUL

Oltre all’obbligo assicurativo INAIL, nella gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionale, a carico delle ASD/SSD risulta:

  • la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (tramite la piattaforma regionale e NON attraverso il RASD, che è riservato ai co.co.co sportivi;
  • la redazione e la sottoscrizione del contratto di lavoro;
  • la tenuta del Libro Unico del Lavoro e l’emissione del prospetto di paga;
  • l’emissione della Certificazione Unica e del modello 770 (se previsto).

Alessio Colombo

Consulente del Lavoro “Paserio & Partners”
Specializzato in diritto del lavoro sportivo

Website – Lavoro sportivo Paserio & Partners
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0331.775220 – 340.9992353

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