Gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) che erogano compensi a collaboratori sportivi che risultano contestualmente dipendenti della Pubblica Amministrazione sono soggetti a uno specifico obbligo di comunicazione verso l’Amministrazione di appartenenza del lavoratore. L’adempimento è previsto dall’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) ed è finalizzato a garantire la trasparenza e la compatibilità delle attività extra-istituzionali svolte dai dipendenti pubblici. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello in cui i compensi sono stati erogati.
Quando scatta l’obbligo di comunicazione
L’obbligo riguarda gli enti sportivi che:
- hanno erogato compensi sportivi superiori a 5.000 euro annui;
- a soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Rientrano, a titolo esemplificativo:
- insegnanti e personale scolastico;
- forze dell’ordine e di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, ecc.)
- dipendenti di enti locali (comuni, province, regioni, ecc.)
- personale sanitario pubblico;
- dipendenti universitari;
- dipendenti di enti pubblici economici;
- personale governativo.
Tempistiche di invio: comunicazione annuale entro il 30 gennaio
La normativa ha superato il precedente obbligo di comunicazione entro 15 giorni dall’erogazione del compenso. Attualmente la comunicazione deve essere effettuata:
- entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento (di fatto entro il 30 gennaio), oppure
- entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, se avvenuta prima della fine dell’anno.
La semplificazione prevista dalla normativa riguarda solo i rapporti di lavoro sportivo. Non si applica invece agli altri tipi di collaborazione o incarichi retribuiti svolti per le ASD e SSD. Sono quindi esclusi anche i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale, che continuano a seguire le regole ordinarie, ossia l’obbligo comunicativo deve essere adempiuto entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.
A chi deve essere inviata la comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa alla Pubblica Amministrazione di appartenenza del collaboratore sportivo (ad esempio: istituto scolastico, Comune, ASL, Università, Ministero, Comando Carabinieri, ecc.). A tal proposito, è fondamentale individuare correttamente l’Amministrazione destinataria e utilizzare modalità tracciabili (PEC o protocollo).
In caso di inosservanza del predetto obbligo comunicativo sono previste sanzioni.
Alessio Colombo
Consulente del Lavoro “Paserio & Partners”
Specializzato in diritto del lavoro sportivoWebsite – Lavoro sportivo Paserio & Partners
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